La confisca del profitto può essere disposta con correzione dell’errore materiale (Cass. pen. Sez. 3 n. 9517 del 12.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di trattazione orale del processo, tempestivamente formulata dal difensore, integra la prova della conoscenza della vocatio in ius e sanando l’eventuale nullità della notificazione dell’avviso di udienza. Il differimento della trattazione a nuova udienza, disposto dal giudice, comporta la rimozione del vizio, sostituendo la precedente citazione. La confisca del profitto del reato, prevista dall’art. 12-bis del d.lgs. n. 74/2000 come statuizione obbligatoria, accessoria e dal contenuto predeterminato, può essere legittimamente disposta dal giudice attraverso il rimedio della correzione dell’errore materiale ex art. 130 cod. proc. pen., qualora sia stata omessa al momento della deliberazione della sentenza. Tale omissione non determina un vizio del provvedimento, ma una mera lacuna formale emendabile.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, con sentenza parzialmente riformativa, riduceva la pena inflitta dal Tribunale di Torre Annunziata all’imputato, dichiarato responsabile di reati tributari, e la sanzione pecuniaria irrogata alla società, confermando la confisca del profitto. Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione sia la società sia l’imputato, deducendo quattro motivi.
Le doglianze riguardavano: l’omessa notificazione dell’avviso di udienza al difensore; l’illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta fittizietà delle operazioni commerciali; l’esclusione delle attenuanti generiche e la determinazione della pena; l’illegittimo utilizzo del procedimento di correzione dell’errore materiale per disporre la confisca del profitto, originariamente omessa in primo grado.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente affrontato il motivo processuale, ritenendolo manifestamente infondato. Ha osservato che la richiesta di trattazione orale presentata dal difensore, essendo finalizzata all’esercizio della facoltà cui la notificazione è preordinata, forniva la prova che l’atto aveva raggiunto il suo scopo informativo, con conseguente sanatoria della nullità. Inoltre, la Corte ha precisato che il differimento dell’udienza aveva comportato l’emissione di una nuova vocatio, sostitutiva di quella viziata, con definitiva rimozione del dedotto difetto.
Quanto al motivo concernente la fittizietà delle fatture, il Collegio ha ritenuto la motivazione della sentenza impugnata logica e congrua, evidenziando come la presenza di beni in magazzino non provasse la reale intermediazione della società fornitrice, priva di base aziendale, e come le fatture fossero destinate a coprire acquisti effettuati in nero. Ha escluso, quindi, la violazione dedotta.
Sul trattamento sanzionatorio, la Corte ha ritenuto la pena irrogata inferiore al medio edittale e gli aumenti per la continuazione contenuti, con conseguente esonero dall’obbligo di specifica motivazione. Ha altresì giudicato la mancata concessione delle attenuanti generiche immune da vizi, non avendo la difesa addotto elementi non considerati dal giudice di merito.
L’ultima censura è stata disattesa richiamando il consolidato principio per cui la confisca, essendo una statuizione obbligatoria, accessoria e dal contenuto predeterminato, ben può essere inserita nella sentenza tramite il rimedio della correzione dell’errore materiale, secondo quanto previsto dall’art. 130 cod. proc. pen. e dalla giurisprudenza di legittimità, anche citando Sez. III n. 39081 del 2017 e Sez. III n. 16714 del 2024.
La Corte ha infine dichiarato i ricorsi inammissibili, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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Nota della Redazione
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