Estinzione società cancellata e legittimazione del socio e del liquidatore (Cass. civ. Sez. V n. 24997 del 04.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014 introduce, ai soli fini della validità ed efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione tributari, una fictio iuris di temporanea sopravvivenza della società cancellata dal registro delle imprese per cinque anni dalla richiesta di cancellazione, derogatoria rispetto all’art. 2495 cod. civ. Nel quinquennio la società conserva la propria soggettività processuale nell’ambito dei rapporti tributari e l’ex liquidatore mantiene i poteri di rappresentanza sostanziale e processuale; i soci sono per contro privi di legittimazione quali successori dell’ente. Spirato il termine, si consolida il fenomeno successorio ex art. 2495 cod. civ., con trasferimento ai soci delle situazioni giuridiche pendenti e cessazione dei poteri processuali dell’ex liquidatore, senza che ciò comporti rinuncia al credito costantemente coltivato.
Il Fatto
Una società a responsabilità limitata, cancellata dal registro delle imprese, era stata parte di un contenzioso tributario definito da una pronuncia di legittimità che aveva cassato con rinvio limitatamente al capo sulle spese di lite. Uno dei soggetti, in proprio e nella qualità di liquidatore, aveva riassunto il giudizio davanti al giudice del rinvio per ottenere il rimborso delle spese.
La Commissione tributaria regionale aveva dichiarato inammissibile il ricorso in riassunzione, ritenendo la società estinta e il credito per spese incerto e illiquido, quindi rinunciato, con conseguente necessità che l’iniziativa fosse assunta da tutti i soci o dal singolo pro quota. Il ricorrente impugna la decisione in Cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
I due motivi, qualificati come frammentazione di un’unica censura, sono esaminati congiuntamente e accolti nei termini precisati. La Corte muove dall’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014, che differisce di cinque anni dalla richiesta di cancellazione l’effetto estintivo per gli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi.
Da questa disposizione la giurisprudenza di legittimità ha desunto una finzione legale di mantenimento in vita dell’ente, derogatoria rispetto all’art. 2495 cod. civ., operante anche sul piano processuale. Le Sezioni Unite n. 3625 del 2025, richiamate nel provvedimento insieme a Cass. n. 18310/2023, Cass. n. 21905/2024, Cass. n. 10429/2025 e Cass. n. 10381/2026, hanno chiarito che l’ex liquidatore conserva i poteri di rappresentanza per tutta la durata del quinquennio, mentre i soci non sono legittimati come successori dell’ente.
Su tale base la Corte distingue le due posizioni fatte valere dal ricorrente. Quanto alla domanda proposta come liquidatore, alla data della riassunzione il quinquennio non era ancora decorso: la società manteneva la soggettività processuale e il liquidatore i correlati poteri, cosicché la domanda doveva essere esaminata nel merito e non dichiarata inammissibile.
Quanto invece all’iniziativa assunta in proprio, il ricorrente difettava di legittimazione quale socio: sul punto le censure non meritano accoglimento. L’accoglimento parziale cade anche sull’asserita rinuncia al credito: venuto meno il presupposto logico dell’estinzione, cade il ragionamento fondato sulle Sezioni Unite n. 6070 del 2013.
Infine, poiché il quinquennio è cessato nel 2021, si è consolidato l’evento estintivo con trasferimento ai soci delle situazioni pendenti e cessazione dei poteri dell’ex liquidatore. Nel futuro giudizio di rinvio la legittimazione andrà accertata in capo ai soci successori, con integrazione del contraddittorio; il credito, peraltro, non risulta abbandonato ma costantemente coltivato. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria competente, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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