Onere della prova e inesistenza oggettiva delle operazioni (Cass. civ. Sez. 5 n. 9716 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento di operazioni oggettivamente inesistenti, una volta che l’amministrazione finanziaria abbia assolto l’onere probatorio su di essa gravante, dimostrando — anche per presunzioni semplici dotate dei requisiti di cui all’art. 2729 cod. civ. — la mancanza di materialità delle prestazioni fatturate, spetta al contribuente provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate. Tale onere non può ritenersi assolto con la sola esibizione della fattura, né in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, di regola utilizzati proprio per dare parvenza di realtà a un’operazione fittizia. L’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/1992, introdotto dall’art. 6 della legge n. 130/2022, ha natura sostanziale, non ha efficacia retroattiva e si applica ai giudizi introdotti dopo il 16 settembre 2022. La motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza non renda percepibile il fondamento della decisione, restando esclusa la rilevanza del mero difetto di sufficienza. Il travisamento della prova percettiva va fatto valere ex art. 360, n. 4, cod. proc. civ. ovvero con la revocazione ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ., non già come revisione del merito.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava alla società, esercente attività di confezioni di abbigliamento, due avvisi di accertamento per gli anni d’imposta 2014 e 2015, contestando l’inesistenza oggettiva di determinate operazioni commerciali e la conseguente indetraibilità dei costi. A seguito della cancellazione della società dal Registro delle imprese, gli accertamenti erano notificati agli ex soci, ai quali venivano altresì rettificati i redditi di partecipazione ex art. 5 TUIR.
La Commissione tributaria provinciale riuniva i ricorsi e li rigettava; la Commissione tributaria regionale del Piemonte, preliminarmente esclusa l’applicabilità del regime premiale di cui all’art. 10 del d.l. n. 201/2011, confermava la decisione, ritenendo dimostrata l’inesistenza oggettiva delle operazioni. Avverso tale sentenza i contribuenti proponevano ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara l’estinzione parziale del processo con riferimento agli avvisi notificati alla società, per i quali gli ex soci avevano definito la controversia ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. n. 218/1997, ponendo le spese a carico di chi le aveva anticipate.
Quanto al primo motivo, relativo alla nullità della sentenza per motivazione apparente, la Corte riafferma che il vizio ricorre solo quando la decisione, pur esistente graficamente, non renda percepibile il fondamento del convincimento del giudice; la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ha ridotto il sindacato di legittimità al “minimo costituzionale”, esclusa ogni rilevanza del difetto di semplice sufficienza. Nella specie, la sentenza impugnata contiene una motivazione articolata e puntuale, sicché il motivo è infondato.
Sui motivi concernenti la qualificazione delle operazioni come soggettivamente, anziché oggettivamente, inesistenti, la Corte osserva che il perimetro del giudizio è definito dall’atto impositivo e che i ricorrenti non hanno dimostrato che tale fosse la contestazione originaria. Il giudice di merito ha comunque accertato l’assenza di prova della materialità delle prestazioni, profilo assorbente ai fini della deducibilità dei costi e della detraibilità dell’IVA.
La Corte dichiara inammissibile il motivo di travisamento della prova, poiché i ricorrenti mirano, in realtà, a ottenere una revisione della valutazione del compendio probatorio, che non è consentita in sede di legittimità. Il travisamento percettivo trova rimedio nella revocazione per errore di fatto, mentre nella specie gli elementi indicati non sono processuali.
Quanto all’onere probatorio, la Corte chiarisce che l’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/1992 non introduce un onere più gravoso per l’amministrazione, ma si limita a dettare regole di valutazione della prova, senza escludere il ricorso alle presunzioni semplici. La disposizione ha natura sostanziale e non retroattiva, applicandosi ai giudizi introdotti dopo il 16 settembre 2022. Nel merito, l’amministrazione aveva dimostrato l’inesistenza oggettiva delle operazioni attraverso plurimi elementi indiziari, mentre i contribuenti non avevano fornito prova contraria adeguata: l’esibizione delle fatture e la regolarità dei pagamenti non sono sufficienti a superare la contestazione.
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Nota della Redazione
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