Ricorso per cassazione: inammissibile la commistione di mezzi eterogenei (Cass. civ. Sez. 5 n. 15750 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il motivo di ricorso per cassazione che prospetti una commistione e sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili. La violazione dell’art. 2697 c.c. si configura solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella su cui esso avrebbe dovuto gravare, e non anche quando il ricorrente intenda lamentare un’erronea valutazione delle acquisizioni istruttorie. Infine, l’obbligo di motivazione degli atti tributari, ex art. 7 legge n. 212/2000, può essere adempiuto anche per relationem, qualora l’atto ne riproduca il contenuto essenziale.
Il Fatto
La società contribuente impugnava l’atto di contestazione con cui l’Amministrazione finanziaria aveva irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria per l’emissione di una fattura relativa a un’operazione soggettivamente inesistente, finalizzata a precostituire un credito IVA in favore della società cessionaria. Sia la Commissione tributaria provinciale sia la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettavano le doglianze della società, che proponeva quindi ricorso per cassazione affidandosi a otto motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha innanzitutto escluso la nullità del procedimento per la mancata decisione sull’istanza di sospensione cautelare. Ha ribadito che il provvedimento cautelare, per la sua natura strumentale e provvisoria, è destinato a essere superato dalla decisione di merito e che la mancata pronuncia sull’istanza non viola il diritto di difesa, atteso che gli effetti della sospensione cessano con la pubblicazione della sentenza di primo grado.
Con riferimento al vizio di motivazione, la Corte ha evidenziato come la censura fosse inammissibile per la commistione di motivi eterogenei e per la mancata indicazione del “fatto storico” decisivo, il cui esame sarebbe stato omesso, secondo i rigorosi requisiti previsti dagli artt. 366 e 369 c.p.c. Inoltre, trattandosi di doppia conforme, il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. non è denunciabile, gravando sul ricorrente l’onere di allegare la diversità delle ragioni poste a fondamento delle due decisioni di merito.
La Corte ha poi stigmatizzato la mancata considerazione delle rationes decidendi della sentenza impugnata, che si risolve in un “non motivo”, nonché la generica contestazione di vizi dell’atto di contestazione originario, piuttosto che della sentenza di appello, in quanto il giudizio di legittimità ha ad oggetto esclusivamente quest’ultima.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 2697 c.c., la stessa è stata ritenuta inammissibile, poiché la società non lamentava un’inversione dell’onere probatorio, ma mirava a una rivalutazione delle risultanze istruttorie, di esclusiva pertinenza del giudice di merito. La Corte ha altresì confermato che l’attribuzione dell’onere probatorio in materia di operazioni inesistenti segue il criterio della vicinanza della prova e che l’atto di contestazione non deve essere preceduto dal contraddittorio preventivo. Infine, è stato ritenuto legittimo il ricorso alla motivazione per relationem nell’atto impositivo, che ne riproduce il contenuto essenziale degli atti richiamati, ai sensi dell’art. 16, comma 2, d.lgs. n. 472/1997.
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Nota della Redazione
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