Estinzione della società e differimento quinquennale non retroattivo (Cass. civ. Sez. V n. 18386 del 06.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014 reca disposizioni di natura sostanziale sulla capacità della società cancellata dal registro delle imprese e non ha efficacia retroattiva. Il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione della società, previsto dall’art. 2495, comma 2, cod. civ., opera soltanto se la richiesta di cancellazione sia stata presentata dal 13.12.2014 o successivamente, e nei soli confronti dell’Amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione. La cancellazione dal registro delle imprese, intervenuta prima della notifica dell’avviso di accertamento, priva la società della capacità di stare in giudizio e l’ex liquidatore della legittimazione a rappresentarla, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per vizio insanabile originario del processo, rilevabile anche d’ufficio.
Il Fatto
La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso proposto dal liquidatore di una società in liquidazione, esercente l’attività di gestione di apparecchi da gioco, avverso un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA relativo all’anno 2013. L’atto era stato emesso a seguito di accertamento induttivo ex artt. 39, comma 2, e 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, per l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi.
La Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello del contribuente, ritenendo infondate le censure sul difetto di notifica e sulla carenza di legittimazione passiva, sul presupposto che l’estinzione della società fosse avvenuta con la cancellazione dal registro delle imprese dell’11.11.2015, e non alla data della richiesta di cancellazione. Il contribuente ricorreva per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina preliminarmente, d’ufficio, la questione della legittimazione del liquidatore ad impugnare l’avviso di accertamento in nome e per conto della società estinta. Richiama il consolidato orientamento secondo cui la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima della notifica dell’avviso e dell’instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto di capacità processuale della società e il difetto di legittimazione dell’ex liquidatore a rappresentarla.
Ne deriva l’annullamento senza rinvio, ex art. 382 cod. proc. civ., della sentenza impugnata, trattandosi di vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre da subito a una pronuncia declinatoria di merito, essendo l’impugnazione improponibile e rilevabile anche d’ufficio. La Corte richiama, tra le altre, Cass. Sez. U. n. 6070 del 2013 e Cass. n. 16523 del 2025.
Il nodo centrale è l’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014, entrato in vigore il 13.12.2014, che differisce di cinque anni dalla richiesta di cancellazione gli effetti dell’estinzione per la validità degli atti di accertamento, contenzioso e riscossione. La Corte, dando continuità a Cass. n. 4536 del 2020 e Cass. n. 34549 del 2024, ribadisce che la norma, di natura sostanziale, non ha efficacia retroattiva: il differimento si applica solo se la richiesta di cancellazione sia presentata nella vigenza del decreto.
Il differimento, inoltre, non opera necessariamente per un quinquennio, ma per il minor periodo al netto dello scarto tra richiesta di cancellazione ed estinzione, e rileva esclusivamente la data di presentazione della richiesta. Nella specie la richiesta era stata presentata l’11.12.2014, prima dell’entrata in vigore della norma, e l’atto impositivo era stato notificato il 13.11.2018 alla società ormai estinta: il differimento quinquennale non poteva quindi trovare applicazione.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo rigetta. Richiamando Cass. Sez. Un. n. 32790 del 2023 e Cass. Sez. Un. n. 3625 del 2025, qualifica la responsabilità del liquidatore ex art. 36 del d.P.R. n. 602 del 1973 come responsabilità ex lege, risarcitoria ed illimitata, per fatto proprio, di natura civilistica e non tributaria, con la conseguenza che la preventiva iscrizione a ruolo non è condizione di legittimità dell’atto di accertamento.
Nota della Redazione
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