Estinzione per transazione fiscale omologata in sede di accordo di ristrutturazione (Cass. civ. Sez. V n. 21692 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La transazione fiscale conclusa nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 14/2019 (CCII), una volta omologata dal tribunale competente, determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio concernente i crediti tributari oggetto dell’accordo. Tale effetto consegue alla nuova regolamentazione convenzionale delle situazioni giuridiche dedotte in giudizio e va dichiarato d’ufficio dal giudice in qualsiasi grado del giudizio, ivi compreso quello di legittimità. Ne consegue la declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. n. 546/1992, con compensazione delle spese dei gradi di merito e del giudizio di cassazione.
Il Fatto
A seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, l’Amministrazione finanziaria notificava alla società contribuente una cartella di pagamento relativa all’anno d’imposta 2012. La società impugnava l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che rigettava il ricorso; l’appello alla Commissione tributaria regionale veniva parimenti respinto. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, concernenti, tra l’altro, la notificazione telematica della cartella, la sottoscrizione del ruolo e il diritto al contraddittorio endoprocedimentale.
La Motivazione della Corte
Nelle more del giudizio di legittimità, la società ricorrente depositava istanza di estinzione per cessata materia del contendere, allegando la conclusione di un accordo di ristrutturazione del debito con transazione fiscale ex art. 63 del d.lgs. n. 14/2019, omologato dal tribunale. La Corte richiama il costante orientamento per cui la transazione fiscale, conclusa dalle parti e omologata dal tribunale, impone la declaratoria di cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo negoziale.
Il principio si fonda sulla natura dell’accordo, che definisce convenzionalmente le pendenze tributarie e introduce una nuova regolamentazione delle situazioni giuridiche oggetto della controversia. La Corte precisa che la cessazione della materia del contendere costituisce effetto tipico di qualsiasi accordo transattivo tra fisco e contribuente e va dichiarata d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, inclusa la sede di legittimità.
Coerentemente con tali premesse, la Corte dichiara l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 46 del d.lgs. n. 546/1992, compensa le spese dei giudizi di merito e di legittimità e dà atto dell’insussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trovando applicazione il meccanismo sanzionatorio di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in ipotesi di declaratoria di cessata materia del contendere.
Nota della Redazione
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