Escluso il credito da transazione se non novativa: prededuzione negata e motivi inammissibili (Cass. civ. Sez. I n. 22061 del 27.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di opposizione allo stato passivo, il credito corrisposto alla procedura in esecuzione di un accordo transattivo avente natura non novativa non sorge ex novo in occasione o in funzione della procedura concorsuale e, pertanto, non è ammesso in prededuzione ai sensi dell’art. 111, secondo comma, l.fall., ma conserva la causa dell’obbligazione originaria. È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che involge una diversa lettura della documentazione contrattuale, attenendo a un compito riservato al giudice del merito, ove la motivazione sia corretta. L’art. 70 l.fall. attiene al procedimento di ammissione allo stato passivo e non alla natura del credito. Il novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. non consente di dedurre l’omessa o erronea valutazione delle prove come omesso esame di un fatto storico.

Il Fatto

Il ricorrente, in qualità di creditore, proponeva opposizione allo stato passivo della procedura di amministrazione straordinaria avverso il decreto di esecutività che aveva escluso la prededuzione del proprio credito di € 11.000.000,00. Tale somma era stata versata alla procedura in esecuzione di un accordo transattivo stipulato il 26 aprile 2018, successivo a un contratto di factoring del 2014, al fine di scongiurare la prospettata azione revocatoria relativa ai flussi derivanti dagli incassi dei contratti ceduti.

Il Tribunale di Civitavecchia rigettava l’opposizione, ritenendo che la causa della restituzione risiedesse nell’originario titolo contrattuale del 2014 e che la transazione non avesse efficacia novativa, mancando la volontà delle parti di far sorgere un nuovo credito. Avverso tale decreto il creditore proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato i primi due motivi congiuntamente, dichiarandoli inammissibili perché involgenti una diversa lettura della documentazione contrattuale, attività rimessa al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità ove la motivazione sia corretta. Il Tribunale aveva infatti escluso la natura novativa della transazione valorizzando la clausola 4.2, che negava qualsiasi riconoscimento di debito da parte della società in amministrazione straordinaria.

La Corte ha altresì ritenuto inammissibile la censura relativa all’applicazione dell’art. 70 l.fall., trattandosi di norma espressamente esclusa dal decreto impugnato e, quindi, di argomentazione estranea alla decisione. Tale profilo è stato considerato assorbente rispetto alle considerazioni del Pubblico Ministero.

Quanto al terzo motivo, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. non consente di dedurre, quale omesso esame di un fatto storico, l’erronea o l’omessa valutazione delle prove, non essendo il cattivo esercizio del potere di valutazione delle prove non aventi natura legale soggetto a sindacato in sede di legittimità, citando i precedenti Cass., n. 30837/2025, Cass., n. 11892/2016, Cass., n. 23153/2018 e Cass., Sez. U., n. 34476/2019.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite e al raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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