Estorsione consumata per rilascio di scrittura privata sotto minaccia (Cass. pen. Sez. II n. 6771 del 19.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel delitto di estorsione, il rilascio sotto minaccia di una scrittura privata con cui la persona offesa dichiara di essere debitrice di una somma in realtà non dovuta e si impegna a restituirla alle scadenze indicate integra gli estremi della fattispecie consumata, e non tentata, perché il conseguimento di un atto autonomamente produttivo di effetti giuridici costituisce esso stesso l’evento del reato. È inammissibile il ricorso per cassazione che riproduca pedissequamente i motivi già proposti con l’appello e motivatamente respinti, senza confrontarsi con le argomentazioni del provvedimento impugnato. I vizi della motivazione si pongono in rapporto di reciproca esclusione, sicché la deduzione congiunta di mancanza, contraddittorietà e illogicità è generica e non consentita. È preclusa alla Corte di cassazione una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella del giudice di merito attraverso una diversa lettura dei dati processuali.

Il Fatto

La Corte di appello di Torino, con sentenza del 11/12/2023, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Vercelli del 07/07/2022, ha riqualificato un episodio come estorsione aggravata consumata e ha confermato la condanna dei ricorrenti per estorsione tentata e consumata, continuata e in concorso.

Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione con un unico atto e tre motivi comuni, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione. Contestavano la riqualificazione del fatto come estorsione consumata anziché tentata, sostenendo di essere intervenuti quali meri pacieri su sollecitazione di un tecnico e negando la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato. Lamentavano inoltre l’inattendibilità delle dichiarazioni delle persone offese e la mancata riqualificazione delle condotte ai sensi degli artt. 393, 610 e 612 cod. pen. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilità.

La Motivazione della Corte

La Seconda Sezione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per genericità dei motivi, non consentiti e manifestamente infondati. Le doglianze, pur formalmente ricondotte al vizio di motivazione e al travisamento della prova, non denunciavano una motivazione mancante o illogica, ma una decisione asseritamente erronea, sollecitando una rivalutazione del compendio probatorio non ammessa in sede di legittimità.

La Corte ha ribadito il principio secondo cui, nell’ipotesi di rilascio sotto minaccia di una scrittura privata con cui la persona offesa si dichiara debitrice di una somma non dovuta, è configurabile l’estorsione consumata e non tentata, poiché il conseguimento di un atto autonomamente produttivo di effetti giuridici costituisce l’evento del reato. Sul punto richiama Sez. II n. 9756 del 18/11/2014, dep. 2015 e Sez. I n. 44853 del 17/05/2017, con riferimento al rilascio di assegno privo di provvista o relativo a conto corrente estinto.

I giudici di legittimità hanno evidenziato che i motivi erano reiterativi di quelli di appello e già per ciò solo inammissibili, richiamando Sez. II n. 19411 del 12/03/2019 e Sez. III n. 57116 del 29/09/2017. Hanno ricordato che l’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. sanziona con l’inammissibilità il ricorso privo di specificità, da valutare anche come mancanza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione.

La Corte ha inoltre osservato che le censure di mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione sono dedotte in forma generica, poiché i vizi si pongono in rapporto di alternatività e reciproca esclusione: la motivazione, se manca, non può essere al tempo stesso contraddittoria o illogica. Ha richiamato sul punto Sez. II n. 38676 del 24/05/2019 e Sez. Un. n. 24591 del 16/07/2020.

Quanto al merito, i giudici hanno ritenuto la sentenza di appello logicamente motivata, in piena condivisione delle argomentazioni del primo giudice. Il giudice di appello non è tenuto ad analizzare ogni deduzione, essendo sufficiente che spieghi in modo logico le ragioni del proprio convincimento. La Corte ha confermato la ricostruzione delle pressioni e intimidazioni esercitate senza titolo, della costrizione alla ricognizione di debito inesistente e della rinuncia al diritto di trattenere la caparra confirmatoria, escludendo l’attendibilità della tesi difensiva della mediazione spontanea. Da qui la declaratoria di inammissibilità e la condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *