Misure di prevenzione: ricorso in cassazione solo per violazione di legge (Cass. pen. Sez. I n. 6769 del 18.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure di prevenzione, il ricorso per cassazione, anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente. Quest’ultima ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo, cioè, singolarmente considerato, idoneo a determinare un esito opposto del giudizio. Il giudice della prevenzione può valutare autonomamente i fatti emersi in sede penale, anche in presenza di declaratoria di estinzione del reato o di sentenza di assoluzione ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., purché risultino delineati, con sufficiente chiarezza e nella loro oggettività, fatti che, pur insufficienti per una condanna, possono fondare un giudizio di pericolosità.
Il Fatto
La Corte d’appello di Torino, con decreto del 19 settembre 2024, confermava il provvedimento con cui il Tribunale aveva applicato al proposto la sorveglianza speciale per la durata di tre anni, con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza.
Avverso tale decreto il proposto ricorreva per cassazione lamentando, con unico motivo, la violazione dell’art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159/2011 e il vizio di motivazione. Secondo la difesa, la motivazione sarebbe stata solo apparente, perché la pericolosità e l’abituale commissione di fatti delittuosi non erano supportate da elementi concreti; non sarebbero state adeguatamente valutate la circostanza dell’estinzione di uno dei reati per esito positivo della messa alla prova. Il ricorrente censurava l’utilizzo di mere contestazioni di reati, in assenza di accertamenti di responsabilità, per fondare il giudizio di pericolosità.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Muovendo da un pacifico arresto di legittimità, ha ribadito che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, categoria che ricomprende la motivazione inesistente o meramente apparente. Quest’ultima si configura quando il decreto omette di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo, idoneo, da solo, a condurre a un esito opposto del giudizio (Sez. VI n. 21525 del 18.06.2020).
Nel caso concreto, la motivazione del decreto impugnato non è definibile inesistente né apparente, perché la Corte territoriale si è confrontata con tutti gli elementi necessari a fondare l’applicazione della misura, ossia la pericolosità del prevenuto e la circostanza che egli viva abitualmente con i proventi di attività delittuose.
La Corte ha poi richiamato il principio di autonomia tra processo penale e procedimento di prevenzione: il giudice può valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale per affermare la pericolosità generica del proposto, non solo in caso di estinzione del reato o di non doversi procedere, ma anche a seguito di assoluzione ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod. proc. pen., quando i fatti risultino delineati con sufficiente chiarezza nella loro oggettività (Sez. II n. 15704 del 25.01.2023). Nello stesso senso la Corte ha richiamato la pronuncia secondo cui possono valutarsi anche gli elementi emergenti da procedimenti penali pendenti, nei quali siano stati formulati giudizi non escludenti la responsabilità del proposto (Sez. I n. 3010 del 24.10.1993).
Il decreto impugnato ha quindi correttamente fondato il giudizio di pericolosità sulla pendenza di procedimenti per reati contro il patrimonio e di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di tali reati, sulla declaratoria di estinzione del reato di furto in abitazione per esito positivo della messa alla prova e sulla pendenza di ulteriori procedimenti per furto. In nessuno di essi vi è una declaratoria di esclusione della responsabilità, onde la loro valutazione appare legittima.
Quanto all’abitualità del ricorso ai proventi di attività delittuose, la Corte ha richiamato la lettura dell’avverbio “abitualmente” come richiesta di una realizzazione di attività delittuose non episodica, ma caratterizzante un significativo intervallo temporale della vita del proposto (Sez. I n. 31209 del 24.03.2015), tale da connotarne in modo significativo lo stile di vita (Sez. II n. 11846 del 19.01.2018). La motivazione sul punto risulta compiuta e coerente, avendo sottolineato la sostanziale continuità delle condotte e la loro non episodicità. All’inammissibilità conseguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e il pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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