Sequestro preventivo di immobile adibito a bisca e interesse del terzo proprietario (Cass. pen. Sez. III n. 21157 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze in materia di riesame e appello di misure cautelari reali, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., è ammesso per la sola violazione di legge. In tale nozione rientrano gli errores in iudicando e in procedendo e quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Non è invece censurabile in sede di legittimità la ricostruzione dei giudici della cautela quando essa costituisca il frutto di una esauriente e razionale rassegna degli elementi acquisiti, rispetto ai quali la difesa solleciti soltanto una diversa lettura. È inammissibile, per carenza di interesse giuridico, il motivo del ricorrente che deduca l’illegittimità del sequestro perché eseguito su immobile di proprietà di un terzo, quando egli abbia agito in proprio e non nell’interesse del terzo proprietario.
Il Fatto
Il Tribunale di Prato, con ordinanza del 20 maggio 2024, ha rigettato la richiesta di riesame proposta dai ricorrenti avverso il decreto dell’08/04/2024, con il quale il G.I.P. del medesimo Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo di una somma di denaro pari a euro 125.665,00 e di un immobile adibito a sala da gioco, per il reato di cui agli artt. 718 e 719 cod. pen.
Avverso l’ordinanza reiettiva i ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi, lamentando l’omessa motivazione in ordine al fumus del reato e al sequestro di denaro, il difetto di proporzionalità e del nesso di pertinenzialità con parte dell’immobile, nonché l’illegittimità del sequestro eseguito su immobile di proprietà di un terzo estraneo al reato.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla costante affermazione secondo cui il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di misure cautelari reali è ammesso per la sola violazione di legge, nozione che ricomprende sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia i vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Richiama quindi la distinzione tra motivazione assente, che manca fisicamente o è graficamente indecifrabile, e motivazione apparente, che non risponde ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo, mancando di specifici momenti esplicativi in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti.
Sul primo motivo, i giudici di legittimità rilevano che il Tribunale ha chiarito, in linea con il provvedimento genetico del G.I.P., che il denaro rinvenuto nelle casseforti era frutto degli incassi in contanti delle giocate, consistente nelle somme scambiate in fiches dai giocatori poi risultati perdenti. La polizia giudiziaria aveva accertato lo svolgimento di giochi d’azzardo e di poker sportivo con modalità sospette, per la presenza del meccanismo del c.d. re-buy, la circolazione di denaro contante, le immagini di videosorveglianza e il rinvenimento del registro delle vincite. Il motivo è pertanto manifestamente infondato, emergendo uno sviluppo argomentativo esente dalle censure denunciate.
Quanto al secondo motivo, la Corte osserva che il Tribunale, diversamente da quanto dedotto in ricorso, ha affermato che né dagli atti di indagine né dalle allegazioni difensive emergevano elementi tali da comprovare l’effettivo svolgimento delle ulteriori attività lecite prospettate. Le uniche attività in corso al momento dell’operazione erano quelle dei giochi d’azzardo, la cui pratica era tutt’altro che occasionale, costituendo uno dei principali servizi erogati alla clientela. Il provvedimento genetico, posto in rapporto di reciproca complementarità con l’ordinanza cautelare, aveva rimarcato trattarsi di immobile espressamente costituito per diventare la sede di una bisca clandestina, come tale indispensabile per l’attuazione delle condotte illecite. La ricostruzione dei giudici della cautela non è pertanto censurabile, essendo il frutto di una esauriente e razionale rassegna degli elementi acquisiti, rispetto ai quali la difesa propone sostanzialmente una diversa lettura.
Il terzo motivo è dichiarato inammissibile. I ricorrenti hanno agito, con il ricorso, in proprio e non nell’interesse della società proprietaria dell’immobile in sequestro, con conseguente carenza di interesse giuridico a proporre il gravame. In conclusione i ricorsi sono dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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