Sospensione condizionale e non menzione: obbligo motivare diniego e condizione (Cass. pen. Sez. 3 n. 16438 del 07.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reati edilizi, la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione dell’opera abusiva, concessa per la prima volta, costituisce una facoltà e non un obbligo del giudice. Ove esercitata, il giudice deve indicare le ragioni per le quali, nel formulare il giudizio prognostico di cui all’art. 164, primo comma, cod. pen., ritenga necessario imporre tale condizione. Il relativo onere motivazionale non è assolto dal mero richiamo alla sussistenza dei presupposti di legge né dalla circostanza che il beneficio sia concesso a un imputato incensurato. La sentenza che concede uno soltanto dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna deve altresì indicare le ragioni per cui gli elementi valutati favorevolmente per l’uno non fondino la concessione dell’altro, ovvero deve indicare elementi di segno contrario alla concessione del beneficio negato. L’annullamento con rinvio è limitato ai punti relativi alla condizione imposta e al diniego della non menzione, con declaratoria di irrevocabilità dell’affermazione di penale responsabilità ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen.

Il Fatto

La Corte di appello di Palermo confermava la condanna di due imputati per i reati di cui agli artt. 44, lett. b), 71, 72 e 95 del d.P.R. n. 380/2001, per avere realizzato, in assenza del permesso di costruire, una recinzione perimetrale di circa 130 metri lineari e un vano in zona sismica. La Corte territoriale concedeva la sospensione condizionale della pena, subordinandola alla demolizione del muro di cinta, e negava il beneficio della non menzione. Gli imputati ricorrevano per cassazione, deducendo, tra l’altro, l’illegittimità della condizione imposta e del diniego del secondo beneficio.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i motivi di ricorso concernenti la qualificazione del muro come nuova costruzione, la mancata rinnovazione istruttoria e il diniego della particolare tenuità del fatto, ritenendo la motivazione della sentenza impugnata logica e giuridicamente corretta. In particolare, ha escluso la configurabilità di un errore scusabile, rilevando la piena consapevolezza del carattere abusivo delle opere.

Ha inoltre dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 181, comma 1-quinquies, d.lgs. n. 42/2004, richiamando la giurisprudenza della Corte costituzionale che ha escluso un’estensione analogica della causa di estinzione del reato paesaggistico a quello edilizio.

La Corte ha, invece, accolto il terzo motivo, affermando che la subordinazione della sospensione condizionale alla demolizione dell’opera abusiva richiede una specifica motivazione sulla necessità della condizione. Ha censurato la sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuto tale onere motivazionale sussistente solo in caso di seconda concessione del beneficio.

Ha accolto anche il quarto motivo, rilevando il difetto di motivazione del diniego della non menzione, poiché la Corte territoriale non aveva spiegato perché l’elemento della gravità del danno, pur non impedendo la concessione della sospensione, ostasse al riconoscimento dell’ulteriore beneficio. Ha pertanto annullato la sentenza limitatamente alla condizione e al diniego, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.

Nota della Redazione

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