Estorsione tentata a fini elettorali: atto dispositivo patrimoniale in senso estensivo (Cass. pen. Sez. II n. 30226 del 07.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di estorsione, anche nella forma tentata, l’atto di disposizione patrimoniale della vittima non deve integrare necessariamente un atto negoziale o giuridico in senso stretto, essendo sufficiente che si traduca in un comportamento latamente in grado di produrre danno. Ne deriva che il danno patrimoniale comprende la perdita di chance economicamente valutabile, purché provata secondo la nozione di causalità propria del diritto penale. Quanto all’ingiusto profitto, il relativo dolo specifico abbraccia qualunque vantaggio, anche di natura non patrimoniale, perseguito dall’autore, restando irrilevante che la condotta imposta alla vittima sia funzionalmente orientata a un risultato elettorale.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catanzaro, in riforma della sentenza di primo grado, aveva assolto gli imputati dal reato di tentata estorsione aggravata e dichiarato estinto per prescrizione il reato di turbativa elettorale. Secondo l’accusa, un sostenitore di una lista e un candidato alle amministrative comunali avevano prospettato a un terzo la perdita del rapporto di lavoro a termine della sua compagna, subordinandone la proroga al voto favorevole per il candidato e al procacciamento di consensi presso i familiari.
Avverso la pronuncia hanno proposto ricorso il Procuratore generale presso la Corte d’appello e uno degli imputati. Il primo ha censurato l’interpretazione restrittiva dell’atto dispositivo e del profitto; il secondo ha contestato la declaratoria di prescrizione della turbativa elettorale, chiedendo la riqualificazione della condotta e il proscioglimento nel merito.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso del Procuratore generale. Il punto di partenza è la nozione di atto di disposizione patrimoniale, che la giurisprudenza di legittimità ha progressivamente svincolato dalle categorie civilistiche. Richiamando le Sezioni Unite n. 115 del 2011 e la successiva Sez. II n. 37474 del 2024, il Collegio ribadisce che il danno deve potersi imputare a un’azione svolta nella sfera patrimoniale aggredita, senza che rilevi la qualifica negoziale del comportamento della vittima.
Su questa base la Corte confuta la tesi dell’appello, secondo cui mancherebbe la prestazione patrimoniale causalmente riconducibile alla minaccia. Il comportamento preteso — votare e procacciare voti — avrebbe inciso sulla sfera patrimoniale della persona offesa in termini di perdita di chance lavorativa, con conseguente danno economico. Viene richiamata la Sez. Un. n. 30016 del 2024, che include nel danno patrimoniale la perdita di una seria e consistente possibilità di conseguire un bene o un risultato economicamente valutabile.
Quanto all’ingiusto profitto, la Corte ne afferma la lettura estensiva: il dolo specifico comprende qualunque vantaggio, anche non patrimoniale, come chiarito dalla Sez. Un. n. 41570 del 2023. Il risultato elettorale, osserva il Collegio, non è neutro sul piano economico, traducendosi in cariche retribuite, gettoni di presenza e capacità di incidere sulla destinazione di risorse pubbliche. La motivazione dell’appello appare quindi asseverativa, non spiegando le ragioni della ritenuta irrilevanza patrimoniale del profitto perseguito.
Il ricorso dell’imputato è invece inammissibile. Dichiarato il reato estinto per prescrizione, i vizi di motivazione non sono rilevabili in sede di legittimità, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 35490 del 2009, poiché il giudice del rinvio sarebbe comunque tenuto all’immediata declaratoria della causa estintiva. La sentenza è annullata limitatamente al reato di cui al capo b), con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Catanzaro.
Nota della Redazione
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