Inammissibile il ricorso sulla prognosi di affidamento in prova (Cass. pen. Sez. VII n. 30123 del 06.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure alternative alla detenzione, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza che abbia rigettato l’istanza è inammissibile quando si limiti a proporre una rivalutazione del fatto e non si confronti con le decisive obiezioni poste a fondamento del diniego. Il vizio di motivazione è escluso quando il provvedimento valorizzi in modo completo e immune da illogicità manifesta i dati negativi della condotta, tra cui la reiterazione in libertà, l’aggravamento della misura cautelare, le infrazioni disciplinari e il comportamento mistificatorio.

Il Fatto

Il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato le istanze di affidamento in prova e detenzione domiciliare proposte da una condannata per l’esecuzione di una pena di anni tre, mesi sei di reclusione, in relazione ai reati di cui agli art. 624-bis cod. pen., maltrattamenti anche nei confronti della figlia minore e art. 493-ter cod. pen.

Avverso il provvedimento la difesa ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, deducendo inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen. e vizio di motivazione. L’ordinanza avrebbe valorizzato solo un’infrazione disciplinare del novembre 2025, senza valutare la relazione positiva della Casa circondariale e prendendo in esame soltanto presupposti ostativi.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva che le argomentazioni svolte, comprese quelle articolate nella memoria, censurano solo superficialmente il provvedimento impugnato. Il ricorso non si fa carico delle decisive obiezioni che, secondo il Tribunale di sorveglianza, rendono infausta la prognosi sul buon esito dell’affidamento in prova e della detenzione domiciliare.

Il Collegio qualifica il ricorso come rivalutativo e versato in fatto. Non emerge il denunciato vizio di motivazione, che anzi appare completa e immune da illogicità manifesta. L’ordinanza valorizza come dati assolutamente negativi la pessima condotta della condannata, tornata a delinquere in libertà nel 2024, l’aggravamento della misura cautelare disposta a suo carico, l’infrazione del novembre 2020 e il reato commesso in carcere nel marzo 2021, oltre alla recentissima infrazione del novembre 2025, intervenuta dopo la richiesta di misure alternative.

La Corte sottolinea inoltre che il ricorso non si confronta, se non in senso meramente confutativo, con la motivazione là dove questa valorizza il comportamento reiteratamente mistificatorio recepito dal magistrato di sorveglianza, anche rispetto alla manifestata sofferenza per l’allontanamento dai figli minori, che invece risultano dati in adozione.

Ne deriva l’inammissibilità del ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, con oscuramento dei dati sensibili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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