Revisione per inconciliabilità di giudicati: irrilevante il diverso esito tra concorrenti (Cass. pen. Sez. II n. 41437 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Non sussiste contrasto fra giudicati agli effetti dell’art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. quando i fatti posti a base delle due decisioni, attribuiti a più concorrenti nel medesimo reato, siano stati identicamente ricostruiti nel loro accadimento oggettivo e il diverso epilogo giudiziale sia il prodotto di difformi valutazioni di quei fatti, specie se dipese dalla diversità del rito prescelto nei separati giudizi e dal correlato regime di utilizzabilità delle prove. Il concetto di inconciliabilità tra sentenze irrevocabili non va inteso come mero contrasto di principio tra le decisioni, ma richiede un’oggettiva incompatibilità tra i fatti storici su cui esse si fondano. Ne consegue che non è ammissibile l’istanza di revisione che faccia perno sulla circostanza che lo stesso quadro probatorio sia stato diversamente utilizzato per assolvere un imputato e condannare un concorrente nello stesso reato in procedimenti separati.

Il Fatto

La Corte d’appello di Salerno ha dichiarato inammissibile l’istanza di revisione proposta nell’interesse di una condannata avverso una sentenza del Giudice per le indagini preliminari, confermata in appello e divenuta irrevocabile, con cui la ricorrente era stata condannata per rapina aggravata, porto di oggetti atti ad offendere e lesioni aggravate in concorso con un altro imputato.

La richiesta si fondava sull’asserita inconciliabilità con una successiva sentenza irrevocabile che aveva assolto il concorrente nel medesimo reato perché il fatto non sussiste, celebrato con rito ordinario, mentre la condanna della ricorrente era stata pronunciata all’esito di un giudizio abbreviato. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla riaffermazione del principio secondo cui non vi è contrasto fra giudicati quando i fatti storici sono stati ricostruiti in modo identico e la divergenza di esito deriva da difformi valutazioni degli stessi, tanto più se determinate dalla diversità del rito prescelto e dal diverso regime di utilizzabilità delle prove. Il concetto di inconciliabilità va riferito a un’oggettiva incompatibilità dei fatti storici, non a un mero contrasto di principio tra decisioni.

La Corte richiama il proprio consolidato orientamento, secondo cui non è ammissibile la revisione che si fondi sull’utilizzo difforme del medesimo quadro probatorio per assolvere un imputato e condannare un concorrente in procedimenti separati, e ribadisce che il giudizio di ammissibilità non può prescindere da una sommaria comparazione tra le due sentenze asseritamente in contrasto.

Nel caso concreto, la Corte d’appello aveva evidenziato l’identità dei fatti storici accertati in entrambe le sentenze: l’incontro tra gli imputati e l’offeso, gli orari degli spostamenti, la restituzione del telefono rotto e privo di scheda, nonché le lesioni riportate dall’offeso. La diversità delle valutazioni sulla credibilità delle dichiarazioni dell’offeso si fondava essenzialmente sugli esiti di una perizia disposta nel giudizio ordinario a carico del concorrente, secondo cui le ferite non sarebbero state riconducibili al morso del cane.

La Corte d’appello ha ritenuto tale elemento non dirimente, provenendo da un tecnico che aveva dichiarato di non essere specialista della materia, mentre la cronologia degli eventi ricostruita nelle due sentenze era la medesima. Il Collegio ha quindi escluso che alla ricostruzione della Corte d’appello potesse muoversi censura, confermando che i fatti erano gli stessi e che il differente esito processuale dipendeva da una diversa, ma legittima, valutazione della credibilità delle dichiarazioni dell’offeso.

All’inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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