Estorsione: più minacce finalizzate allo stesso profitto sono un unico reato (Cass. pen. Sez. II n. 10968 del 19.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di estorsione, le diverse condotte di violenza o minaccia poste in essere per procurarsi un ingiusto profitto costituiscono autonome ipotesi di reato, consumate o tentate, unificabili con il vincolo della continuazione solo quando, singolarmente considerate, in relazione alle circostanze del caso concreto, alle modalità di realizzazione e all’elemento temporale, appaiano dotate di una propria completa individualità. Deve invece ravvisarsi un unico reato allorché i molteplici atti di minaccia costituiscano singoli momenti di un’unica azione. Ai fini della distinzione non è decisivo il diverso importo di volta in volta richiesto, quando restino identici la minaccia prospettata, gli autori e lo scopo perseguito.

Il Fatto

La vicenda origina dal temporaneo soggiorno di un cittadino straniero presso l’abitazione di una donna a Oppido Lucano, in provincia di Potenza. In occasione di tale soggiorno, l’ospite si faceva inviare dei documenti presso quella casa e, nelle more del loro arrivo, si trasferiva in un diverso immobile a Solofra, in provincia di Avellino. Una volta giunti i documenti, secondo il narrato della persona offesa, la donna ne subordinava la consegna al pagamento di una somma di denaro, con la minaccia di strappare i documenti o di farlo uccidere. Le minacce venivano profferite più volte, anche a distanza e alla presenza di un terzo connazionale.

Il Tribunale di Avellino, con sentenza dell’08.02.2023, aveva condannato gli imputati per il reato di tentativo di estorsione, ravvisando la continuazione tra più condotte. La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 07.02.2024, confermava la decisione. Gli imputati ricorrono per cassazione deducendo, tra l’altro, la nullità del decreto che dispone il giudizio, l’incompetenza territoriale, l’unicità del reato in luogo della continuazione e la sopravvenuta illegittimità costituzionale dell’art. 629 cod. pen.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo, la Corte ritiene manifestamente infondata la dedotta nullità. Dal verbale dell’udienza preliminare emerge che l’avviso di fissazione era stato regolarmente notificato agli imputati, che non era emerso alcun legittimo impedimento e che il difensore di fiducia, assente, era stato sostituito con difensore d’ufficio ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen. Il successivo rinvio d’ufficio, secondo il combinato disposto degli artt. 420 e 420-ter cod. proc. pen., non imponeva alcuna comunicazione alle parti assenti. La rinnovazione degli avvisi è dovuta solo quando ne sia dichiarata la nullità o quando il rinvio consegua a legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire. Fuori da tali ipotesi, la lettura in udienza dell’ordinanza che fissa la nuova udienza sostituisce la citazione e gli avvisi per tutti coloro che sono o devono considerarsi presenti.

Sul secondo motivo, la Corte accoglie la doglianza sull’unicità del reato. L’unico elemento differenziale tra la richiesta estorsiva a distanza e quella rivolta con presenza fisica della vittima è la diversa somma di denaro richiesta. Tale diversità non può da sola fondare una pluralità di estorsioni, a fronte dell’identità della minaccia — la distruzione dei documenti — e degli autori. Le molteplici minacce, profferite in tempi diversi, vengono ricondotte a unità dall’obiettivo perseguito: il conseguimento della somma di denaro in danno della persona offesa. Deve quindi escludersi la continuazione.

La sentenza è annullata sul punto senza rinvio, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., essendo sufficiente eliminare l’aumento di pena applicato per la continuazione. Il trattamento sanzionatorio è rideterminato in anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa per ciascun imputato.

Quanto alla competenza territoriale, la Corte conferma la tardività dell’eccezione. L’incompetenza per territorio deve essere rilevata o eccepita, a pena di decadenza, prima della conclusione dell’udienza preliminare. Il terzo e il quarto motivo sono inammissibili perché prospettano una valutazione alternativa delle risultanze processuali, non scrutinabile in sede di legittimità. Manifestamente infondato è anche il motivo sulla sospensione condizionale, poiché la pena inflitta supera il limite di due anni previsto dall’art. 163 cod. pen. Inammissibile, infine, la censura sulla mancata applicazione della lieve entità di cui alla sentenza della Corte cost. n. 120 del 2023, non proposta nei motivi di appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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