Rinnovazione istruttoria in appello e motivazione rafforzata in caso di riforma (Cass. pen. Sez. II n. 10967 del 19.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di appello che riformi la sentenza assolutoria di primo grado, il comma 3-bis dell’art. 603 cod. proc. pen. non impone la rinnovazione integrale delle prove dichiarative, ma solo di quella ritenuta decisiva; le dichiarazioni della persona offesa devono essere riassunte quando su di esse si sia registrato il contrasto di valutazioni. La motivazione rafforzata prescinde dalla rinnovazione istruttoria e consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una prova assume valenza dimostrativa diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado. La valutazione della credibilità della persona offesa è questione di fatto, non rivalutabile in sede di legittimità salvo manifeste contraddizioni. L’aggravante delle più persone riunite ha natura oggettiva e si comunica a tutti i concorrenti. Ai fini dell’aggravante di cui all’art. 628, comma 3, n. 3, cod. pen. non occorre una sentenza definitiva che accerti l’appartenenza mafiosa.

Il Fatto

La Corte di appello, in riforma della sentenza assolutoria del Tribunale, ha affermato la penale responsabilità degli imputati per il delitto di estorsione aggravata ai danni di un imprenditore caseario, contestata come commessa con metodo mafioso e con l’aggravante delle più persone riunite, condannandoli alle pene di giustizia e al risarcimento in favore della parte civile.

Avverso tale pronuncia i difensori hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla attendibilità della persona offesa, alla ritenuta sussistenza delle aggravanti delle più persone riunite e del metodo mafioso, nonché al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte ha respinto il primo motivo. Ha rilevato che il giudice di appello ha disposto la nuova audizione del teste, nel rispetto del disposto dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., e ha correttamente respinto l’istanza di rinnovazione nei confronti degli altri testi, sulle cui dichiarazioni non erano emersi problemi di attendibilità. Il comma citato, in ipotesi di possibile contrasto di giudicati e in presenza dell’impugnazione del pubblico ministero, non impone la rinnovazione integrale delle prove dichiarative ma solo di quella ritenuta decisiva.

Quanto alla motivazione rafforzata, la Corte ha richiamato il principio per cui essa consiste nella compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume valenza dimostrativa diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, precisando che tale obbligo prescinde dalla rinnovazione dell’istruttoria. Nel caso concreto la sentenza impugnata risulta congruamente motivata e non manifestamente illogica né contraddittoria.

La Corte ha poi ribadito che al giudice di legittimità è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione: non sono deducibili censure attinenti alla persuasività, all’inadeguatezza o alla mancanza di rigore della motivazione. La valutazione della credibilità della persona offesa è questione di fatto, non rivalutabile in cassazione salvo manifeste contraddizioni, nella specie non riscontrabili.

Quanto alla seconda doglianza, la Corte ha affermato che l’aggravante delle più persone riunite, concernente le modalità dell’azione, ha natura oggettiva e si comunica a tutti i concorrenti, essendo integrata dalla simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo e nel momento di realizzazione della violenza o della minaccia. Irrilevante è la mancata presenza di uno dei concorrenti nel successivo momento della consegna del denaro.

Infine, la Corte ha ritenuto non fondato il terzo motivo: ai fini della configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 628, comma 3, n. 3, cod. pen., non è necessario che l’appartenenza dell’agente a un’associazione di tipo mafioso sia accertata con sentenza definitiva, essendo sufficiente l’accertamento nel contesto del provvedimento di merito. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata proposizione della richiesta di attenuanti generiche nel grado di appello.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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