Ammenda anche sostitutiva dell’arresto: sentenza inappellabile (Cass. pen. Sez. IV n. 32147 del 26.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le sentenze di condanna con le quali sia stata inflitta la pena dell’ammenda, anche quando questa sia applicata in sostituzione, in tutto o in parte, della pena dell’arresto, sono inappellabili ai sensi dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come novellato dall’art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e per effetto della contestuale introduzione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui agli artt. 20-bis cod. pen. e 53 e ss. legge 24 novembre 1981, n. 689. La questione ermeneutica, in passato oggetto di potenziale contrasto, risulta ormai composta nel senso della sola ricorribilità per cassazione. Il giudice di appello che dichiari l’inammissibilità dell’appello e disponga la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione ai fini della eventuale riqualificazione fa corretta applicazione degli artt. 568, comma 5, e 593, comma 3, cod. proc. pen..
Il Fatto
Il ricorrente era stato dichiarato responsabile, dal Tribunale di Ravenna con sentenza del 27 novembre 2023, del reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, commesso il 31 luglio 2022, e condannato a mesi cinque di arresto ed euro 3.000 di ammenda, con sostituzione della pena detentiva in pena pecuniaria di euro 15.000, oltre alla sospensione della patente di guida per anni due.
Proposto appello, la Corte di appello di Bologna lo dichiarava inammissibile con ordinanza del 17 aprile 2025, ritenendo la sentenza non appellabile ma impugnabile con ricorso per cassazione, e disponeva la trasmissione degli atti alla Corte ai sensi dell’art. 568, comma 5, cod. proc. pen. La questione giunge così davanti alla Sez. IV per la eventuale riqualificazione dell’impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla constatazione che il giudice territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi che regolano la materia. L’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sancisce che sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali sia stata applicata la sola pena dell’ammenda o la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.
Su questo terreno si è consolidato un orientamento secondo cui le sentenze di condanna con le quali è stata inflitta la pena dell’ammenda, anche se in sostituzione in tutto o in parte di quella dell’arresto, sono inappellabili. Il Collegio richiama in proposito Sez. 1, n. 13795 del 12.12.2024, dep. 2025, Rv. 287878; Sez. 3, n. 20573 del 13.03.2024, Rv. 286360; Sez. 1, n. 33605 del 09.05.2024, non massimata; Sez. 1, n. 26308 del 23.03.2023, non massimata.
Il potenziale contrasto che sembrava delinearsi è stato progressivamente composto, tanto che anche la Quarta Sezione, inizialmente orientatasi in senso diverso, è giunta alle medesime conclusioni (Sez. 4, n. 17277 del 06.05.2025, Rv. 288073; Sez. 4, n. 24882 del 29.04.2025, non massimata).
La Corte dà inoltre conto della questione rimessa alle Sezioni Unite dalla Prima Sezione penale con ordinanza n. 28154 del 26.06.2025, relativa alla appellabilità o inappellabilità della sentenza con pena dell’ammenda anche sostitutiva dell’arresto. Il relativo ricorso è stato però restituito alla sezione remittente con provvedimento del 4 settembre 2025 della Prima Presidente, che ha sottolineato la convergenza ormai raggiunta sulla linea della sola ricorribilità per cassazione.
Tanto premesso, l’appello qualificato come ricorso è dichiarato inammissibile, perché proposto da difensore non iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione, dunque da soggetto non legittimato ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. L’inammissibilità è dichiarata senza formalità di procedura ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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