Estorsione aggravata dalle più persone riunite e profitto da cambiali in lire (Cass. pen. Sez. VI n. 7097 del 20.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La circostanza aggravante delle più persone riunite, prevista per il delitto di estorsione, ha natura oggettiva e richiede la sola presenza di più soggetti nella condotta minatoria, non essendo necessario che si sia verificata l’effettiva intimidazione della persona offesa. Ai fini della configurabilità del reato, il carattere minaccioso della condotta va valutato in relazione a circostanze oggettive, restando irrilevanti le concrete ricadute psicologiche sul soggetto passivo. Il profitto del reato sussiste anche quando l’imposizione mediante minacce abbia ad oggetto la sottoscrizione di titoli cambiari emessi in valuta non più in corso legale, poiché gli stessi possono essere fatti valere come ricognizione di debito o promessa unilaterale di pagamento. La violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza ex art. 521 cod. proc. pen. integra nullità a regime intermedio, eccepibile a pena di decadenza entro la deliberazione della sentenza del grado successivo.
Il Fatto
La sentenza impugnata ha confermato la condanna di due imputati: il primo per il delitto di detenzione a fini di cessione di sostanza stupefacente del tipo “mdma”, il secondo per estorsione aggravata, per essere stata la minaccia commessa da più persone riunite. Entrambi hanno proposto ricorso per cassazione con separati atti dei rispettivi difensori.
Il primo ricorrente lamenta l’inesistenza di un’effettiva motivazione sulle doglianze d’appello: il difetto di dolo, avendo egli solo prospettato che il contenuto dello zaino affidatogli da terzi per il trasporto dietro compenso potesse essere illecito, e la mancata riqualificazione del fatto come ipotesi lieve ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. Il secondo ricorrente articola quattro motivi, tra cui la violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. per il preteso difetto di correlazione sull’aggravante delle più persone riunite, la non configurabilità dell’estorsione per inesistenza del profitto e il vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge entrambi i ricorsi. Quanto al primo imputato, la motivazione dei giudici di merito è giudicata obiettivamente asciutta ma lineare sul piano logico: dalla consapevolezza dell’illiceità dell’incarico ricevuto, ammessa dallo stesso imputato, è stato dedotto il dolo, anche soltanto eventuale. È del tutto ragionevole ipotizzare che chi accetta di trasportare un pacco non voluminoso in un contesto ad alta densità di locali notturni almeno si rappresenti la probabilità che si tratti di droga e ne accetti il rischio.
Non regge neppure l’obiezione sull’esclusione dell’ipotesi lieve. Il ricorrente si duole della mancata valutazione complessiva degli indici tipizzati dall’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 senza individuarne alcuno trascurato, tale da rendere plausibile un giudizio di minima lesività; militano in senso contrario il contesto organizzato e il dato quantitativo, oggettivamente significativo.
Quanto al secondo imputato, il motivo sulla correlazione è inammissibile perché nuovo: la violazione del principio di correlazione, laddove esistente, integra nullità a regime intermedio, eccepibile, a pena di decadenza, solo fino alla deliberazione della sentenza del grado successivo, non potendo essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità (così Sez. 4, n. 19043 del 29.03.2017, Privitera, Rv. 269886).
Parimenti si ritiene infondato il motivo sull’inesistenza del profitto. Se è vero che, a norma dell’art. 1, comma 3, d.l. 25 settembre 2001, n. 350, conv. dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, dal 1° gennaio 2002 non possono essere emessi titoli di credito in lire e, se emessi, non valgono come titoli di credito, è tuttavia pacifico che il titolo cambiario invalido può essere fatto valere come ricognizione di debito o promessa unilaterale di pagamento, con onere probatorio contrario a carico del debitore (così Cass. civ., Sez. 6, n. 17850 del 2017). Con l’imposizione di quei titoli l’imputato aveva comunque conseguito un profitto, costituito dal relativo diritto di credito, azionabile in giudizio.
Inammissibile, sotto entrambi i profili, è anche il motivo sull’aggravante delle più persone riunite. La sua natura è oggettiva e l’effettiva intimidazione della vittima è irrilevante. Quanto al tema del omnimodo facturus, la deduzione è nuova e si fonda su circostanze di fatto non accertate; la condotta del concorrente è stata tutt’altro che inerte, avendo egli preso posto sull’automobile della vittima nel tragitto verso il luogo delle minacce e della sottoscrizione. Infine, il diniego delle attenuanti generiche è immune da vizi. La “arroganza” non è componente indefettibile della minaccia estorsiva, e la sentenza ha valorizzato anche il corposo curriculum criminale dell’imputato e il rapporto personale con la vittima. A nulla vale eccepire la sentenza di improcedibilità per prescrizione sulle condotte presupposte: la prescrizione inibisce l’affermazione di colpevolezza, ma non la possibilità di ritenere incidentalmente l’esistenza delle condotte illecite ai fini della commisurazione della pena.
Nota della Redazione
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