Inammissibile il ricorso contro la consegna per estradizione se tardivo (Cass. pen. Sez. VI n. 39731 del 10.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso il provvedimento con cui la corte di appello dispone la consegna all’autorità straniera richiedente, in procedura di estradizione, è inammissibile quando proposto oltre il termine di quindici giorni decorrente dalla lettura in udienza del provvedimento, che equivale a notificazione. L’interesse ad impugnare deve essere attuale e concreto e tendere a un risultato praticamente favorevole. La legge n. 69 del 2005 disciplina il mandato di arresto europeo tra Stati membri dell’Unione e non si applica alla Confederazione Svizzera, regolata dalla Convenzione europea di estradizione e dalle norme del codice di rito.

Il Fatto

La corte di appello rigettava la richiesta di estensione dell’estradizione verso la Confederazione Svizzera, avanzata dal Ministero della Giustizia a seguito di un nuovo mandato di arresto per reati in materia di stupefacenti. Il provvedimento si innestava su una vicenda precedente: il ricorrente era già stato consegnato alle autorità elvetiche in forza di un diverso mandato di arresto.

Avverso il provvedimento il ricorrente proponeva ricorso per cassazione, deducendo violazione della disciplina sul mandato di arresto europeo, omesso interrogatorio sulla nuova domanda, nullità del verbale di arresto per difetto di traduzione, vizio di motivazione in ordine alla revoca del consenso e violazione del principio di specialità e del termine a difesa.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Anzitutto rileva che la legge 22 aprile 2005, n. 69, invocata dal ricorrente, non è applicabile alla vicenda: la Svizzera non è membro dell’Unione europea e non è destinataria della disciplina sul mandato di arresto europeo. Ad essa si applicano la Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 e le norme del codice di rito in materia di estradizione.

La Corte suddivide poi le censure in due gruppi. Quanto a quelle relative alla richiesta di estensione, osserva che la corte di appello aveva dichiarato l’assenza delle condizioni per l’estensione, prendendo atto del rifiuto alla consegna. I motivi sono quindi inammissibili per difetto di interesse attuale e concreto. Sul punto richiama il consolidato orientamento secondo cui l’interesse ad impugnare va inteso come prospettiva utilitaristica, volta alla rimozione di uno svantaggio processuale e al conseguimento di una decisione più favorevole. Gli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. impongono infatti una valutazione in termini di concretezza e attualità.

Quanto al secondo gruppo di censure, relative alla consegna disposta in forza del mandato originario, il ricorso è inammissibile perché tardivo. Il provvedimento, adottato nella procedura semplificata prevista dall’art. 701, comma 2, cod. proc. pen., era stato letto in udienza alla presenza delle parti. La lettura equivale a notificazione, anche nei confronti dei non presenti. Il termine ordinario di quindici giorni era dunque scaduto, mentre il ricorso risulta presentato solo successivamente. I termini di impugnazione, perentori, non possono essere riaperti per effetto della autonoma procedura di estensione.

Alla inammissibilità seguono la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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