Termine sessanta giorni per istanza trattazione orale ante 2024 (Cass. pen. Sez. 2 n. 216 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rito cartolare nel giudizio di appello, l’art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2022 stabilisce che per le impugnazioni proposte fino al 30 giugno 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 23-bis, comma 4, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni nella legge n. 176 del 2020, secondo cui la richiesta di discussione orale deve essere formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell’udienza. Detta disciplina transitoria trova applicazione con riguardo al momento di proposizione dell’impugnazione, senza che rilevi la data dell’udienza, con la conseguenza che l’istanza presentata dal nuovo difensore dopo la nomina e nel rispetto del predetto termine è tempestiva e la sua reiezione determina la nullità del successivo provvedimento per violazione del diritto di difesa.
Il Fatto
Il Tribunale di Catania, con sentenza del 17 maggio 2024, aveva dichiarato l’imputato colpevole di tentata rapina impropria e furto aggravato. La Corte d’appello di Catania, con sentenza del 29 maggio 2025, confermava la decisione di primo grado.
Avverso tale pronuncia, l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione per l’avvenuta trattazione del procedimento con rito cartolare anziché con discussione orale, nonché l’illegittimo diniego delle circostanze attenuanti generiche e l’insufficienza motivazionale in ordine al trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti i restanti. L’analisi ha preso le mosse dalla disciplina transitoria recata dall’art. 94, comma 2, d.lgs. n. 150 del 2022, che impone di applicare la previgente regolamentazione alle impugnazioni proposte fino al 30 giugno 2024. In tale prospettiva, il giudice di legittimità ha precisato che il dato normativo rilevante è quello della data di proposizione dell’appello, avvenuta nella specie il 29 maggio 2024, e non quello dell’udienza fissata per la trattazione.
Ne deriva che, nel caso di specie, l’istanza di discussione orale andava presentata entro quindici giorni liberi prima dell’udienza del 29 maggio 2025, e non entro quindici giorni dalla notifica del decreto di citazione. L’istanza, avanzata dalla difesa il 4 marzo 2025, risultava pertanto tempestiva alla stregua del criterio ancorato alla data dell’udienza.
La Corte ha, inoltre, rimarcato la specificità della vicenda processuale, caratterizzata dalla circostanza che l’imputato era rimasto privo di difensore dal 30 gennaio 2025 al 27 febbraio 2025, data di nomina del nuovo difensore di fiducia, nominato il successivo 1 marzo. La richiesta di trattazione orale, depositata il 4 marzo 2025, era stata rigettata dalla Corte territoriale perché ritenuta tardiva, senza considerare che il termine perentorio andava computato con riguardo alla data dell’udienza e che la tempistica era stata oggettivamente condizionata dalla sopravvenienza della nomina difensiva.
Alla stregua di tali rilievi, la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Catania, che dovrà procedere con il rito della trattazione orale.
Nota della Redazione
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