Permanenza nel sodalizio mafioso giustifica la custodia cautelare (Cass. pen. Sez. 1 n. 10941 del 23.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
I gravi indizi di colpevolezza, in sede cautelare per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, possono essere desunti dalla precedente condanna definitiva del soggetto per l’adesione al medesimo sodalizio e dal ruolo assunto all’interno dell’organizzazione, purché valutati congiuntamente agli ulteriori elementi acquisiti a sostegno della perdurante partecipazione nel periodo successivo a quello cui è riferita la condanna. Non è necessario che il membro del sodalizio si renda protagonista di specifici atti esecutivi del programma criminoso, essendo sufficiente la stabile intraneità, ossia la sua “messa a disposizione” in favore del sodalizio per il perseguimento dei comuni fini criminosi. Il contenuto delle intercettazioni captate fra terzi, da cui emergano elementi di accusa a carico dell’indagato, costituisce fonte probatoria diretta, senza necessità di riscontro ai sensi dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. L’indicazione del termine di durata delle esigenze cautelari, prescritta dall’art. 292, comma 2, lett. d), cod. proc. pen. per il caso di pericolo di inquinamento probatorio, non è necessaria quando concorrono anche esigenze di altra natura.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Palermo, accogliendo l’appello del Pubblico Ministero, ha applicato la misura della custodia in carcere nei confronti di un soggetto già definitivamente condannato per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., quale esponente di una famiglia di “Cosa Nostra”, per la sua perdurante partecipazione al sodalizio mafioso. Il provvedimento reiettivo del Giudice per le indagini preliminari era stato riformato sulla base di emergenze captative, relative a conversazioni intervenute sia in costanza di detenzione, sia dopo la scarcerazione dell’indagato, ritenute indicative del mantenimento di saldi legami con la cosca di riferimento e dell’assunzione di un ruolo gestionale e organizzativo nel contesto associativo.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente censurava la valutazione di gravità indiziaria, deducendo che il Tribunale aveva fondato il giudizio su intercettazioni di colloqui che non lo vedevano protagonista, dal contenuto generico e privi di riscontri individualizzanti. La Corte ritiene le doglianze infondate, in quanto rivolte a una non consentita rilettura delle risultanze captative. L’interpretazione del contenuto delle conversazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito, il cui apprezzamento non è sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità della motivazione.
La Corte chiarisce che il contenuto delle intercettazioni fra terzi, da cui emergano elementi di accusa a carico dell’indagato, può costituire fonte probatoria diretta di colpevolezza, senza necessità di riscontro ex art. 192, comma 3, cod. proc. pen. Quanto alla condotta di partecipazione, richiama il principio per cui, ai fini dell’integrazione del delitto associativo, non occorrono specifici atti esecutivi, essendo sufficiente la stabile intraneità al sodalizio e la conseguente “messa a disposizione” in favore dello stesso, secondo l’orientamento delle Sezioni Unite.
Nel caso di specie, i giudici di merito hanno valorizzato l’investitura ricevuta in costanza di detenzione da un esponente di vertice del mandamento e i ripetuti confronti intercettati dopo la scarcerazione, nel corso dei quali l’indagato interloquivano sugli affari della cosca nel traffico di stupefacenti, sul mantenimento ai detenuti e sugli introiti delle piazze di spaccio. La Corte osserva che è stato correttamente ritenuto indicativo dell’intraneità anche il proposito, esternato da un sodale, di delegare all’indagato la gestione di un settore illecito, a prescindere dalla sua concreta attuazione.
Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ritiene congrua la motivazione del Tribunale, che non si è limitato a richiamare la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ma ne ha affermato la ricorrenza in concreto, in ragione dei gravi precedenti penali, della stabilità dell’apporto al sodalizio e della possibilità di avvalersi della forza intimidatoria dell’associazione. L’indicazione del termine di durata delle esigenze, ex art. 292, comma 2, lett. d), cod. proc. pen., è stata ritenuta non necessaria, in quanto pacificamente superflua quando concorrono anche esigenze diverse da quella probatoria.
La Corte dichiara infine inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., richiamando la giurisprudenza costituzionale che ha giudicato manifestamente infondati i dubbi sulla disposizione. Viene altresì esclusa la rilevanza del precedente della Corte costituzionale n. 253 del 2019 in materia di permessi premio, attesa la diversità del contesto in cui operano la presunzione cautelare e quella di pericolosità in fase esecutiva. Il ricorso è quindi rigettato.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.