Estradizione passiva: riserva monegasca e prescrizione secondo la lex dello Stato richiedente (Cass. pen. Sez. VI n. 7797 del 26.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di estradizione passiva, la facoltà di rifiuto derivante dalla clausola di reciprocità dell’art. 26, par. 3, della Convenzione europea di estradizione del 1957 attiene alla dimensione politica della cooperazione tra Stati e può essere esercitata esclusivamente dall’Autorità politica, non dal cittadino dello Stato richiesto. La verifica del motivo ostativo costituito dalla prescrizione va compiuta tenendo conto esclusivamente della disciplina dello Stato richiedente, quando quest’ultimo non abbia aderito al Quarto Protocollo addizionale e per esso continui a valere l’art. 10 nella formulazione originaria. L’assenza, nell’ordinamento dello Stato richiedente, di istituti omologhi alla sospensione condizionale della pena e di misure alternative alla detenzione non integra violazione dei diritti fondamentali dell’individuo né contrasto con la funzione rieducativa della pena.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli ha dichiarato sussistenti le condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione presentata dal Principato di Monaco nei confronti di un cittadino italiano, in esecuzione di un mandato di arresto emesso dal Tribunale di prima istanza di Monaco per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata alla commissione di delitti di riciclaggio e reimpiego di denaro, provento di delitti tributari. La pena irrogata era di un anno di reclusione.

La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi: la violazione del principio di reciprocità, in assenza di accordi bilaterali e in ragione della riserva monegasca sull’estradizione dei propri cittadini; la violazione dell’art. 10 della Convenzione europea di estradizione in tema di prescrizione e del divieto di bis in idem; la violazione dell’art. 705, comma 2, lett. b), cod. proc. pen. per contrasto con la funzione rieducativa della pena.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Sul primo motivo ha osservato che il Principato di Monaco, membro del Consiglio d’Europa, ha aderito alla Convenzione europea di estradizione del 1957, ratificata in Italia con la legge n. 300/1963. Il Principato ha formulato riserva ai sensi dell’art. 26, comma 3, della Convenzione, precisando che la condizione di cittadino va determinata sulla base della legge monegasca.

Tale riserva, però, non può essere invocata dal ricorrente, cittadino italiano, non avendo l’Italia posto analoga riserva sulla facoltà di rifiuto dei propri cittadini. La Corte ha richiamato il proprio orientamento secondo cui la facoltà di rifiuto derivante dalla clausola di reciprocità, essendo attinente alla dimensione politica della cooperazione tra Stati, può essere esercitata esclusivamente dall’Autorità politica (Sez. 6, n. 7975 del 22/01/2020, Rv. 278456; Sez. 6, n. 34870 dell’11/06/2007, Rv. 237648). Da ciò l’inammissibilità del motivo.

Sul secondo motivo la Corte ha ricostruito l’evoluzione dell’art. 10 della Convenzione. La formulazione originaria subordinava la non estradizione alla prescrizione maturata secondo la legislazione di entrambe le Parti. Il Quarto Protocollo addizionale, firmato a Vienna il 20/09/2012 e reso esecutivo in Italia con la legge n. 88/2019, ha stabilito che rileva esclusivamente la disciplina dello Stato richiedente. Poiché il Principato di Monaco non ha sottoscritto tale Protocollo, per esso continua a valere la norma convenzionale originaria.

La Corte ha respinto la tesi difensiva secondo cui, in applicazione della reciprocità, dovrebbe applicarsi anche la disciplina italiana: per lo Stato italiano l’unica norma vigente in tema di prescrizione è quella modificata dal Protocollo. La verifica del motivo ostativo va quindi compiuta tenendo conto esclusivamente della lex dello Stato richiedente. Nel Principato di Monaco la prescrizione non era maturata, essendo previsto un termine di venti anni.

Quanto al bis in idem, la Corte ha confermato la motivazione della sentenza impugnata, che aveva rilevato la diversità dei fatti nelle componenti oggettive, soggettive e spazio-temporali tra il procedimento italiano e quello monegasco. Le censure difensive sul punto sono state ritenute generiche.

Sul terzo motivo la Corte ha ribadito che l’assenza, nell’ordinamento dello Stato richiedente, di istituti omologhi alla sospensione condizionale e di misure alternative alla detenzione non attribuisce alla pena una funzione contrastante con le esigenze teleologiche dell’ordinamento richiesto né comporta violazione dei diritti fondamentali (Sez. 6, n. 1838 del 18/12/2019, Rv. 278108; Sez. 6, n. 5747 del 09/01/2014). La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata manifestamente infondata. Al rigetto del ricorso è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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