Riciclaggio: bene di provenienza delittuosa e acquisto con proventi illeciti (Cass. pen. Sez. 2 n. 843 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di riciclaggio postula che il bene oggetto della condotta sia di provenienza delittuosa, nozione che va tenuta concettualmente distinta da quella di bene acquistato con i proventi di un’attività delittuosa: solo nel primo caso il legame con il reato presupposto è genetico e diretto, mentre nel secondo il collegamento è mediato dall’operazione di scambio con la quale l’autore reimmette nel circuito economico le utilità illecite. La consapevolezza della fittizietà dell’intestazione di un bene, unita alla conoscenza della sua riconducibilità a un soggetto passibile di misure di prevenzione patrimoniale, integra gli elementi costitutivi del delitto di trasferimento fraudolento di valori di cui all’art. 512-bis cod. pen., e non anche quelli del riciclaggio, quando manchi la dimostrazione della provenienza delittuosa del bene stesso e della finalità riciclatoria dell’originaria intestazione fittizia.
La motivazione che qualifichi la vendita di un bene fittiziamente intestato come condotta di riciclaggio è apodittica e carente ove non dia conto degli elementi fattuali dai quali desumere la provenienza delittuosa del bene e la consapevolezza, in capo all’agente, della finalità di dissimulazione di tale provenienza.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli, in sede di riesame, aveva parzialmente riformato l’ordinanza cautelare del G.i.p. che applicava la custodia in carcere all’indagato per i reati di riciclaggio, autoriciclaggio ed estorsione aggravata, riqualificando il capo relativo ai primi due delitti ai sensi dell’art. 648-bis cod. pen. e annullando la misura per l’estorsione.
La vicenda riguardava alcuni terreni, originariamente di proprietà del padre dell’indagato, fittiziamente intestati a quest’ultimo per via ereditaria ma riconducibili a un esponente di un clan camorristico. L’indagato, consapevole della fittizietà dell’intestazione, aveva collaborato alla vendita dei beni, girando il prezzo in contanti al soggetto che ne era l’effettivo titolare. Avverso l’ordinanza del Tribunale, la difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, da inquadrare nel reato di intestazione fittizia (art. 512-bis cod. pen.) e non in quello di riciclaggio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, esaminati congiuntamente i motivi di ricorso, ha ritenuto fondata la censura, rilevando un duplice vizio nella motivazione del provvedimento impugnato: l’apoditticità dell’assunto circa la provenienza delittuosa dei beni e la mancata considerazione degli elementi costitutivi del delitto di trasferimento fraudolento, pure descritti nella stessa ricostruzione fattuale del Tribunale.
Il giudice di legittimità ha preliminarmente distinto, sul piano concettuale, il bene di provenienza delittuosa in senso stretto dal bene acquistato con i proventi di attività delittuose. Nel primo caso, il bene è direttamente e geneticamente ricollegabile al reato presupposto, costituendone il corpo, il profitto o il prezzo; nel secondo, il legame con l’illecito è mediato dall’operazione di scambio, potendo l’acquisto avvenire anche tramite negozi formalmente leciti che “schermano” l’origine illecita delle risorse impiegate.
Tale distinzione, ha precisato la Corte, non elide la rilevanza penale della condotta ma impone una rigorosa verifica in fatto: per configurare il riciclaggio nella vendita di un bene fittiziamente intestato occorre dimostrare che il bene stesso sia di provenienza delittuosa e che l’agente ne sia consapevole, nonché che l’originaria intestazione fittizia fosse finalizzata a occultare detta provenienza. Nel caso di specie, il Tribunale aveva omesso del tutto tali verifiche, pur avendo acclarato elementi fattuali (consapevolezza della fittizietà dell’intestazione, riconducibilità dei beni a soggetto passibile di misure di prevenzione) che si prestavano a integrare gli estremi del reato di cui all’art. 512-bis cod. pen.
La Corte ha pertanto annullato l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli, affinché rinnovi il giudizio sulla qualificazione giuridica del fatto alla luce dei rilievi esposti, tenendo conto che gli elementi pacificamente acclarati risultano astrattamente idonei a configurare il trasferimento fraudolento di valori.
Nota della Redazione
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