La recidiva non contestata non preclude la riduzione per il rito (Cass. pen. Sez. VI n. 4827 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La recidiva, operando come circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole, deve essere obbligatoriamente contestata dal pubblico ministero, in ossequio al principio del contraddittorio. A tal fine, non occorre la corretta indicazione del comma di riferimento dell’art. 99 cod. pen., ma è sufficiente la sola individuazione del tipo di recidiva o di una delle ipotesi previste dalla norma. In assenza di contestazione, la recidiva non può ritenersi riconosciuta in sentenza né può vanificare la diminuzione di pena disposta per le circostanze attenuanti generiche, sulla base di un ipotetico giudizio di equivalenza.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma confermava la condanna dell’imputato per il reato di simulazione di reato (art. 367 cod. pen.), per aver falsamente denunciato ai Carabinieri di aver subito un tentativo di rapina. L’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo tre motivi: vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, violazione dell’art. 99 cod. pen. per l’errata attribuzione della recidiva mai contestata, e mancata riduzione della pena di un terzo per effetto del rito abbreviato.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione Penale ha preliminarmente dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, in quanto reiterativo di censure alle quali la Corte territoriale aveva già dato ampia e coerente risposta. La ricostruzione dei fatti, basata sulle dichiarazioni convergenti dei testimoni, non si fondava su elementi congetturali o presuntivi, come sostenuto dalla difesa, ma su un solido quadro indiziario, rispetto al quale il mancato rinvenimento di tracce ematiche costituiva solo un elemento marginale.
La Corte ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente in quanto connessi. Il giudice di primo grado aveva disposto esclusivamente la riduzione di un terzo della pena per le attenuanti generiche, senza applicare l’ulteriore riduzione per il rito. La Corte d’appello aveva giustificato tale omissione ipotizzando un presunto “errore materiale”, sostenendo che le attenuanti fossero state ritenute equivalenti alla recidiva, desumibile dal certificato penale ancorché non contestata.
Tale ricostruzione è stata ritenuta erronea. La recidiva, in quanto circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole, deve essere espressamente contestata nel capo di imputazione, in ossequio al principio del contraddittorio (Sez. U, n. 35738 del 2010). Nel caso di specie, nulla si ravvisava nel capo di imputazione in ordine alla recidiva che, non essendo stata contestata, non poteva ritenersi riconosciuta in sentenza né tantomeno poteva vanificare la diminuzione di pena per le attenuanti generiche.
La Corte ha quindi proceduto alla rideterminazione della pena, fissandola in mesi cinque e giorni dieci di reclusione, esulando dal giudizio margini di discrezionalità. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena, dichiarando inammissibile nel resto il ricorso.
Nota della Redazione
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