Estratto di ruolo impugnabile solo nei casi tassativi del d.l. n. 146/2021 (Cass. civ. Sez. V n. 2472 del 25.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’estratto di ruolo non è atto autonomamente impugnabile davanti al giudice tributario al di fuori dei casi tassativamente indicati dall’art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, ovvero quando il ricorrente dimostri un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per la riscossione di somme dovute dalla pubblica amministrazione o per la perdita di un beneficio nei rapporti con essa. La norma sopravvenuta si applica ai giudizi in corso, secondo il diritto vivente, e rispetto ad essa non è configurabile nel processo tributario un’azione di accertamento negativo. La mancata redazione dell’indice dei documenti prodotti in appello, o la loro mancata indicazione a verbale, non è assistita da alcuna sanzione processuale: la parte che produca documenti non elencati ha l’onere di provarne l’avvenuto deposito, spettando al giudice del merito verificare se essi siano stati acquisiti. La parte che abbia eletto domicilio nel solo giudizio di primo grado può essere validamente destinataria della notifica del ricorso per cassazione presso la propria sede, personalmente.
Il Fatto
La società contribuente ha impugnato gli estratti di ruolo e la successiva iscrizione ipotecaria relativi a 27 cartelle di pagamento, eccependo l’omessa notificazione delle cartelle presupposte e dell’avviso di liquidazione, oltre che dell’intimazione ad adempiere.
La CTP di Napoli, in contumacia dell’agente della riscossione, ha accolto il ricorso ravvisando l’interesse all’impugnazione degli estratti di ruolo. La CTR della Campania ha rigettato l’appello dell’agente, rilevando l’omessa predisposizione della nota di produzione dei documenti in violazione dell’art. 24 d.lgs. n. 546/1992. L’agente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; la società intimata non si è costituita.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina per primo il quarto motivo, che investe l’ammissibilità del ricorso introduttivo. Il motivo è infondato: la contribuente aveva indicato analiticamente, e non genericamente, le cartelle e gli avvisi di iscrizione ipotecaria impugnati, e non è escluso che essa possa impugnare cumulativamente gli atti presupposti e gli atti derivati, ove intenda far valere vizi risalenti agli atti impositivi non notificati.
Il terzo motivo è fondato. La sentenza impugnata ha accertato che il contribuente aveva impugnato anche gli estratti di ruolo per dedurre l’omessa notificazione degli atti presupposti. La Corte afferma che l’estratto di ruolo non è impugnabile se non nei casi elencati dall’art. 3-bis d.l. n. 146/2021, insussistenti nella specie.
La norma è applicabile ai giudizi in corso, come affermato dal diritto vivente (Cass., Sez. U., n. 26283/2022). Su di essa la Corte costituzionale si è espressa dichiarando inammissibili le questioni di incostituzionalità relative alla non impugnabilità diretta dell’estratto di ruolo (Corte cost., n. 190/2023), non essendovi spazio nel processo tributario per un’azione di accertamento negativo.
Quanto al primo e secondo motivo, esaminati congiuntamente, l’omessa redazione dell’indice o la mancata indicazione a verbale dei documenti costituisce presunzione di non acquisizione degli stessi (Cass., Sez. III, n. 15189/2005; Cass., Sez. I, n. 18949/2006; Cass., Sez. II, n. 24874/2006). A tale omissione non consegue però alcuna sanzione processuale: la parte che produca documenti non elencati ha l’onere di provarne il deposito (Cass., Sez. V, n. 3593/2017). Il giudice del merito deve pertanto verificare se i documenti siano stati effettivamente prodotti, rilievo decisivo in presenza di un «foliario» contenente l’indicazione degli atti depositati dall’appellante.
Sulla notificazione del ricorso, la Corte distingue tra procura alle liti ed elezione di domicilio: quest’ultima spiega effetti per il grado per cui è stata conferita, ove non sia espressamente estesa a tutti i gradi (Cass., Sez. I, n. 16952/2006). Nel giudizio tributario opera l’ultrattività dell’elezione di domicilio effettuata in primo grado (art. 17, comma 2, d.lgs. n. 546/1992), ma per il giudizio di legittimità resta ferma l’applicazione dell’art. 330 cod. proc. civ. (Cass., Sez. U., n. 14916/2016; Cass., Sez. U., n. 10817/2008). La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Nota della Redazione
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