Deposito tardivo del ricorso per cassazione e improcedibilità rilevabile d’ufficio (Cass. civ. Sez. II n. 2475 del 26.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il deposito dell’originale del ricorso per cassazione oltre il termine perentorio di venti giorni dall’ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto ne determina l’improcedibilità. Tale vizio è rilevabile anche d’ufficio e non è escluso dalla costituzione del resistente, né dalla mancata formulazione di apposita eccezione. Il principio di non rilevabilità della nullità per mancato raggiungimento dello scopo, sancito dall’art. 156 cod. proc. civ., opera esclusivamente per l’inosservanza di forme in senso stretto e non per i termini perentori, ai quali sono dedicate separate e autonome norme. Ne consegue la declaratoria di improcedibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese, con obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di due unità immobiliari inserite in un complesso monumentale, aveva impugnato davanti al Tribunale di Verona una delibera condominiale che aveva costituito il condominio e assegnato spazi esclusivi della corte comune in assenza del consenso unanime dei condomini. Il condominio convenuto si era costituito resistendo alla domanda.
All’esito dei gradi di merito, la Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 2972/2017, aveva confermato la decisione di primo grado che aveva rigettato l’opposizione. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi; il condominio ha replicato con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. e, in prossimità dell’udienza, il controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato in via preliminare l’eccezione di improcedibilità formulata dal controricorrente, incentrata sul tardivo deposito dell’originale del ricorso. Il punctum riguarda l’osservanza del termine di venti giorni dall’ultima notificazione alle parti contro le quali il ricorso è proposto, prescritto a pena di decadenza dall’art. 369, comma 1, cod. proc. civ.
Il Collegio ha ricostruito il dato fattuale processuale dagli atti: il ricorso risulta notificato a mezzo pec al procuratore costituito del condominio il 27 giugno 2018, mentre il deposito è avvenuto in via telematica il 26 luglio 2018, quindi ben oltre la scadenza del termine perentorio. Da qui la declaratoria di improcedibilità.
Sul piano dei principi, la Corte ha precisato che l’improcedibilità è rilevabile anche d’ufficio. Non la preclude la costituzione del resistente, perché il principio di non rilevabilità della nullità per mancato raggiungimento dello scopo, sancito dall’art. 156 cod. proc. civ., si riferisce esclusivamente all’inosservanza di forme in senso stretto e non ai termini perentori, per i quali operano apposite e separate norme. Il Collegio richiama sul punto Cass. n. 25453/2017 e Cass. n. 34916/2021.
La dichiarazione di improcedibilità non è esclusa nemmeno dalla circostanza che il controricorrente non abbia formulato apposita eccezione, come confermato da Cass. n. 11092/2019. La rilevabilità officiosa del vizio prescinde dunque dall’iniziativa di parte.
In conseguenza, il ricorso è stato dichiarato improcedibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente e con l’attestazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.
Nota della Redazione
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