Impugnabile l’estratto di ruolo solo nei casi tassativi del d.P.R. n. 602/1973 (Cass. civ. Sez. V n. 16759 del 17.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione delle entrate tributarie, l’estratto di ruolo è atto impugnabile in via autonoma solo nei casi tassativi previsti dall’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602/1973, che consente la diretta impugnazione del ruolo e della cartella asseritamente non notificata quando il debitore dimostri un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. Tale disposizione, introdotta dall’art. 3 bis del d.l. n. 146/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 215/2021, si applica anche ai processi pendenti. In difetto delle condizioni ivi indicate, l’impugnazione dell’estratto di ruolo è inammissibile.

Il Fatto

Il contribuente impugnava due cartelle di pagamento e un avviso di accertamento esecutivo relativi a IRPEF, IRAP e IVA per gli anni d’imposta 2009 e 2010. Gli atti erano stati contestati solo dopo il rilascio, nel febbraio 2017, dell’estratto di ruolo, deducendo il difetto di notificazione delle cartelle.

La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso. La Commissione tributaria regionale, in parziale accoglimento dell’appello, annullava una delle cartelle e confermava nel resto. Avverso tale pronuncia proponevano ricorso per cassazione, con atti separati, l’Agenzia delle entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione, da un lato, e il contribuente in via incidentale, dall’altro.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via pregiudiziale la questione dell’impugnabilità dell’estratto di ruolo. Rileva che il contribuente aveva agito avverso un atto che, secondo l’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, non è autonomamente impugnabile, con conseguente inammissibilità del ricorso introduttivo.

Il Collegio richiama l’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602/1973, come introdotto dall’art. 3 bis del d.l. n. 146/2021. La norma consente la diretta impugnazione del ruolo e della cartella che si assuma invalidamente notificata soltanto quando il debitore dimostri un pregiudizio concreto riconducibile alle fattispecie tipizzate: la partecipazione a una procedura di appalto, la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.

La Corte dà atto della legittimità costituzionale della disposizione, confermata da Corte cost. n. 190 del 17/10/2023, e della sua applicabilità ai processi pendenti, secondo Cass. S.U. n. 26283 del 06/09/2022. Il principio opera dunque anche nel giudizio in corso.

Nel caso concreto non ricorrono, né sono state dedotte, le situazioni speciali che legittimano l’impugnazione dell’estratto di ruolo. Ne deriva l’inammissibilità del ricorso originario del contribuente, assorbita ogni altra censura.

La Corte cassa quindi la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il ricorso introduttivo. Le spese dell’intero giudizio sono compensate tra le parti, trattandosi di decisione conseguente a una disposizione di legge sopravvenuta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *