Responsabilità solidale del consigliere di associazione non riconosciuta per debiti d’imposta (Cass. civ. Sez. V n. 16754 del 17.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità solidale prevista dall’art. 38 cod. civ. per le obbligazioni dell’ente si applica, tanto per le sanzioni pecuniarie quanto per il tributo non corrisposto, al soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia svolto compiti di amministrazione consistenti nella direzione della gestione complessiva dell’associazione nel periodo considerato. Non è pertanto necessario, in materia tributaria, che l’agire del responsabile si sia estrinsecato in un’attività negoziale esterna, sorgendo il debito d’imposta ex lege dal verificarsi del presupposto. Il richiamo all’effettività dell’ingerenza vale a circoscrivere la responsabilità personale alle sole obbligazioni sorte nel periodo di investitura.
Il Fatto
La controversia trae origine da un avviso di accertamento per IRES e IVA relativo all’anno d’imposta 2011, emesso nei confronti di un’associazione culturale non riconosciuta e, per essa, di un soggetto che ne aveva rivestito la carica di consigliere di amministrazione. L’Amministrazione finanziaria ha contestato a quest’ultimo la responsabilità personale e solidale ai sensi dell’art. 38 cod. civ. per il mancato pagamento delle imposte facenti capo all’ente.
La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso della contribuente. La Commissione tributaria regionale ha respinto l’appello, rilevando che la responsabilità si giustificava in ragione dell’avere il consigliere assunto tutte le decisioni rilevanti dell’associazione, sottoscrivendone i verbali del Consiglio di amministrazione, e dell’essere stata indicata come amministratore nel modello EAS. Avverso tale pronuncia la contribuente ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell’art. 38 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., sostenendo che la responsabilità non discende dal ruolo formale rivestito, ma dall’attività esterna effettivamente svolta, sulla quale i creditori dell’ente possano fare affidamento anche quanto al patrimonio personale.
La Corte ha reputato il motivo inammissibile, richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui la responsabilità ex art. 38 cod. civ. si applica al soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia svolto compiti di amministrazione consistenti nella direzione della gestione complessiva dell’associazione nel periodo considerato (Cass. n. 36470 del 13/12/2022; Cass. n. 1602 del 22/01/2019). Si presume, in tal caso, che il rappresentante abbia concorso nelle decisioni volte alla creazione di rapporti obbligatori di natura tributaria per conto dell’ente.
Il Collegio ha precisato che, se è vero che la responsabilità non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza, ma all’attività concretamente svolta, ciò non esclude che in materia tributaria, per i debiti d’imposta che sorgono ex lege dal verificarsi del presupposto, sia chiamato a rispondere solidalmente il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la gestione complessiva dell’associazione nel periodo di investitura (Cass. n. 25650 del 15/10/2018).
La CTR ha fatto corretta applicazione di tali principi, evidenziando che la ricorrente aveva fatto parte del Consiglio di amministrazione nell’anno d’imposta di riferimento, aveva preso tutte le decisioni rilevanti e risultava indicata all’Amministrazione finanziaria quale amministratore dell’ente.
Quanto al profilo di censura, la Corte ha osservato che la ricorrente contesta in realtà la ricostruzione in fatto operata dal giudice di appello, mirando a una rivalutazione non consentita in sede di legittimità, con surrettizia trasformazione del giudizio in un terzo grado di merito (Cass. n. 3340 del 05/02/2019). Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e dichiarazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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