Estratto di ruolo non impugnabile fuori dai casi di legge (Cass. civ. Sez. V n. 7983 del 26.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’art. 3-bis d.l. n. 146/2021, convertito con modificazioni, delimita i casi in cui il contribuente ha interesse ad agire: la sola partecipazione a una procedura di appalto, la riscossione di somme dovute dalla pubblica amministrazione o la perdita di un beneficio nei rapporti con essa. Fuori da tali ipotesi, l’impugnazione dell’estratto di ruolo e degli atti a esso sottesi è proposta in difetto di una condizione dell’azione. Il difetto di interesse ad agire è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, anche per la prima volta in sede di legittimità, perché attiene ai requisiti intrinseci della domanda. La relativa questione è pregiudiziale rispetto all’esame del merito e prevale sul motivo di ricorso.
Il Fatto
La società contribuente proponeva ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale avverso un estratto di ruolo relativo a diverse cartelle di pagamento e ai rispettivi avvisi di accertamento, concernenti imposte dirette e indirette per gli anni 2010-2014. Il giudice di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso, rilevando l’avvenuta prescrizione di alcune cartelle e l’esistenza di cartelle mai notificate o relative a bolli automobilistici ormai prescritti.
La Commissione tributaria regionale rigettava sia l’appello principale dell’Ufficio sia quello incidentale della società, confermando la decisione di primo grado. L’Agenzia delle entrate impugnava allora la sentenza regionale in Cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione degli artt. 36 del d.lgs. n. 546/1992 e 132, n. 4, cod. proc. civ. per motivazione apodittica. La società contribuente restava intimata.
La Motivazione della Corte
Prima di esaminare il motivo, la Corte rileva d’ufficio una questione preliminare. La controversia attiene all’impugnazione di estratti di ruolo e, tramite essa, degli atti a essi sottesi. L’estratto di ruolo non è impugnabile se non nei casi tassativamente elencati dall’art. 3-bis d.l. n. 146/2021, che richiede la dimostrazione di un pregiudizio concreto per il contribuente.
Nel caso di specie nessuna di tali ipotesi ricorre. La Corte ricorda che la disciplina sopravvenuta si applica ai giudizi in corso, come affermato dal diritto vivente (Cass., Sez. U., n. 26283/2022; Cass., Sez. U., n. 12459/2024). Il contribuente ha quindi interesse a impugnare l’estratto solo nei casi delineati dalla norma, benché introdotta successivamente.
La Corte richiama inoltre la giurisprudenza costituzionale, che ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità relative alla non impugnabilità diretta dell’estratto di ruolo fuori dalle ipotesi previste, ribadendo che ogni modifica del sistema spetta al Legislatore (Corte cost. n. 190/2023; Corte cost. n. 81/2024).
Da ciò deriva il difetto di interesse ad agire, che è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado (Cass., Sez. U., n. 12637/2008). La sua mancanza comporta il venir meno di una condizione dell’azione, indipendentemente dall’originaria fondatezza della domanda, con rigetto della stessa, perché attiene ai vizi dei requisiti intrinseci della domanda (Cass., Sez. U., n. 475/2015). Solo un giudicato interno espresso sulla questione preclude il rilievo d’ufficio. Nella specie tale giudicato non sussiste, poiché la controversia è rimasta viva nel merito.
Pertanto la Corte, attesa la pregiudizialità della questione, cassa senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., dichiarando inammissibile l’originario ricorso per difetto di interesse ad agire. Le spese dell’intero giudizio sono integralmente compensate, essendo sopravvenuto in corso di causa lo ius superveniens e la conseguente evoluzione della giurisprudenza di legittimità.
Nota della Redazione
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