Tassazione separata e obbligo di comunicazione preventiva anche senza incertezze (Cass. civ. Sez. 5 n. 18305 del 06.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione delle imposte, l’art. 1, comma 412, della legge n. 311/2004 obbliga l’Agenzia delle entrate, in esecuzione dell’art. 6, comma 5, della legge n. 212/2000, a comunicare al contribuente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, l’esito dell’attività di liquidazione effettuata ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. L’omissione di tale comunicazione determina la nullità del provvedimento d’iscrizione a ruolo, indipendentemente dalla ricorrenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Si tratta di una deroga espressa al principio generale che limita l’obbligo del contraddittorio preventivo alle sole ipotesi di incertezza, giustificata dalla natura della liquidazione stessa che non consente un controllo sostanziale della dichiarazione.
Il Fatto
Il contribuente riceveva una cartella di pagamento, ai fini Irpef per l’anno d’imposta 2017, relativa agli importi sottoposti a tassazione separata inseriti dal sostituto d’imposta nella certificazione unica 2018. La CGT di primo grado rigettava il ricorso, ritenendo rispettato il termine di notifica della cartella. In parziale accoglimento dell’appello, la CGT di secondo grado della Campania dichiarava non dovuti sanzioni e interessi, ma confermava la legittimità dell’iscrizione a ruolo, escludendo la necessità di una comunicazione preventiva in assenza di incertezze interpretative su aspetti rilevanti della dichiarazione. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo; l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo di ricorso, il contribuente ha dedotto la violazione dell’art. 36-bis del d.lgs. n. 546/1992 in combinato disposto con l’art. 6, comma 5, della legge n. 212/2000, lamentando che, nella specifica ipotesi di redditi soggetti a tassazione separata, l’art. 1, comma 412, della legge n. 311/2004 impone all’Agenzia delle entrate di comunicare l’esito dell’attività di liquidazione a prescindere dall’esistenza di incertezze, al fine di consentire al contribuente di verificare l’esatta quantificazione del tributo e di provvedere al pagamento prima della cartella esattoriale.
La Corte ha ritenuto il motivo fondato. Il riferimento normativo è diretto: l’art. 1, comma 412, della legge n. 311/2004 prescrive che, in esecuzione dell’art. 6, comma 5, dello Statuto del contribuente, l’Agenzia comunichi mediante raccomandata con avviso di ricevimento l’esito della liquidazione effettuata ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973 relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. In caso di mancato pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, si procede all’iscrizione a ruolo con applicazione di sanzioni e interessi.
La giurisprudenza di legittimità, richiamata nel provvedimento, ha già chiarito che l’omissione di tale comunicazione determina la nullità dell’iscrizione a ruolo, indipendentemente dalla sussistenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. La norma configura una deroga espressa al principio generale dello statuto del contribuente, che limita l’obbligo del c.d. avviso bonario ai soli casi di incertezza, deroga giustificata dalla peculiare natura della liquidazione dei redditi a tassazione separata, che non consente un effettivo controllo sostanziale della dichiarazione.
Il giudice di merito non ha fatto corretta applicazione di tale principio, ritenendo necessaria la comunicazione preventiva solo in presenza di incertezze interpretative. La Corte ha pertanto cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha annullato la cartella di pagamento, condannando l’Agenzia delle entrate alla refusione delle spese di lite per tutti i gradi di giudizio, con distrazione in favore del difensore del ricorrente.
Nota della Redazione
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