Estratto di ruolo, l’interesse ad agire va dimostrato anche nei giudizi pendenti (Cass. civ. Sez. V n. 15907 del 14.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, introdotto dall’art. 3-bis del D.L. n. 146/2021, convertito dalla legge n. 215/2021, si applica anche ai giudizi pendenti. L’estratto di ruolo non è impugnabile; il ruolo e la cartella che si assumono invalidamente notificati sono suscettibili di diretta impugnazione solo se il debitore dimostri il pregiudizio tassativamente previsto dalla norma. Tale interesse ad agire, quale condizione dell’azione, deve essere allegato e provato dal contribuente, anche nel corso dei giudizi pendenti e anche davanti alla Corte di cassazione. In difetto, il ricorso introduttivo è inammissibile per difetto d’interesse.

Il Fatto

Nei confronti di un socio, quale responsabile solidale dei debiti di una società, era stata emessa una cartella di pagamento per ritenute alla fonte non versate, oltre interessi, dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese. Il contribuente aveva impugnato l’estratto di ruolo davanti alla commissione tributaria provinciale, deducendo l’omessa notifica della cartella, la prescrizione della pretesa e l’errata formazione del ruolo per assenza di valido titolo esecutivo.

Il ricorso era stato respinto in primo grado e l’appello confermato dalla commissione tributaria regionale. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, resistito dall’agente della riscossione con controricorso; il contribuente ha depositato memoria, chiedendo in via preliminare la cessazione della materia del contendere per il maturarsi del silenzio-accoglimento.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 19704 del 2015, secondo cui il contribuente può impugnare la cartella della quale, per invalidità della notifica, sia venuto a conoscenza solo attraverso l’estratto di ruolo rilasciatogli su richiesta, perché una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 non consente di comprimere il diritto di difesa.

Nelle more è però intervenuto il D.L. n. 146/2021, convertito dalla legge n. 215/2021, che ha aggiunto all’art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 il comma 4-bis: l’estratto di ruolo non è impugnabile e il ruolo e la cartella invalidamente notificati sono impugnabili in via diretta solo se il debitore dimostri un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.

Le Sezioni Unite n. 26283 del 2022 hanno chiarito che la norma si applica ai processi pendenti, perché specifica l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata, e che le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., con riguardo all’art. 6 CEDU e all’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1, sono manifestamente infondate.

La disciplina non è irragionevole né arbitraria: contrasta la prassi di azioni proposte a distanza rilevante dall’emissione delle cartelle e persegue finalità deflattive, coerenti con la sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 2018, secondo cui la giurisdizione è una risorsa non illimitata. I casi previsti sono tassativi e non estensibili, ma non comprimono la tutela, perché il contribuente può sempre impugnare l’atto successivo e avvalersi della tutela cautelare.

Nel caso concreto il contribuente non ha precisato lo specifico interesse richiesto dall’art. 12, comma 4-bis. La sentenza d’appello va quindi cassata e il ricorso introduttivo dichiarato inammissibile per difetto d’interesse, con compensazione delle spese. La Corte dà atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato aggiuntivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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