Estratto di ruolo non impugnabile fuori dai casi di legge (Cass. civ. Sez. V n. 21575 del 27.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’impugnazione dell’estratto di ruolo è ammissibile nei soli casi tassativamente indicati dall’art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, e cioè quando il ricorrente dimostri un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per la riscossione di somme dovute da una pubblica amministrazione o per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. La disciplina sopravvenuta si applica ai giudizi in corso. Fuori da tali ipotesi difetta l’interesse ad agire, inteso come condizione dell’azione, e il relativo difetto è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, salvo che si sia formato un giudicato interno espresso sulla questione. Rilevata la mancanza della condizione dell’azione, il giudice di legittimità cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara inammissibile il ricorso originario.
Il Fatto
Un contribuente impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale un estratto di ruolo relativo a diverse cartelle di pagamento e a un avviso di presa in carico, portanti imposte dovute per gli anni dal 2003 al 2014. Il giudice di primo grado accoglieva parzialmente il ricorso.
La Commissione tributaria regionale, previa riunione, accoglieva in parte l’appello dell’Ufficio e rigettava quello della Camera di Commercio, riformando sul punto la decisione di primo grado quanto alla ritualità della notifica di numerose cartelle e confermando invece la declaratoria di prescrizione per altre. L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione; il contribuente resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva d’ufficio una questione preliminare, che precede l’esame dei motivi principale e incidentale: la controversia attiene all’impugnazione di un estratto di ruolo e, attraverso di esso, degli atti sottesi.
Il Collegio osserva che l’estratto di ruolo non è impugnabile se non nei casi elencati dall’art. 3-bis d.l. n. 146/2021. La norma delinea il contenuto dell’interesse ad agire anche quando la cartella non sia stata notificata o sia stata notificata invalidamente. Nel caso di specie nessuna delle ipotesi previste risulta integrata.
La Corte afferma che la disciplina si applica ai giudizi in corso, richiamando il diritto vivente delle Sezioni Unite n. 26283 del 2022 e n. 12459 del 2024. Ricorda inoltre che la Corte costituzionale, con le pronunce n. 190 del 2023 e n. 81 del 2024, ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale relative alla non impugnabilità diretta dell’estratto fuori dalle ipotesi previste, spettando ogni modifica al Legislatore.
La mancanza di interesse ad agire è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, come affermato dalle Sezioni Unite n. 12637 del 2008. Essa attiene ai vizi dei requisiti intrinseci della domanda, indipendentemente dall’originaria fondatezza, e comporta il rigetto della stessa. Solo un giudicato interno espresso sulla questione preclude la riproposizione o il rilievo officioso; nella specie tale giudicato non sussiste.
Pertanto la Corte, attesa la pregiudizialità della questione, cassa senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ. per mancanza di una condizione dell’azione e dichiara inammissibile l’originario ricorso. Le spese dell’intero giudizio sono integralmente compensate, essendo sopravvenuti in corso di causa lo ius superveniens e la conseguente evoluzione della giurisprudenza di legittimità.
Nota della Redazione
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