Notifica ex art. 60 d.P.R. n. 600/73: ricerche necessarie per l’irreperibilità assoluta (Cass. civ. Sez. V n. 21574 del 27.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione degli atti impositivi, la irreperibilità assoluta che consente il compimento ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600/1973 presuppone che nel Comune già sede del domicilio fiscale del contribuente manchino l’abitazione, l’ufficio o l’azienda e ogni altro dato o elemento oggettivamente idoneo a consentire la notifica con le ordinarie modalità. Prima di procedere ex art. 60 citato, in luogo di quella ex art. 140 cod. proc. civ., il messo notificatore o l’ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare che il trasferimento del destinatario non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune. Nessuna norma prescrive quali attività debbano esattamente compiersi né con quali espressioni documentarne l’esito, purché dalla relata emerga con chiarezza l’effettivo compimento delle ricerche, attribuibili al notificatore e riferibili alla notifica in esame. La ritualità della notifica dell’atto presupposto esclude la nullità della cartella consequenziale. La censura della relata per difetto delle ricerche è inammissibile se la relata stessa non è integralmente trascritta nel ricorso per cassazione, in ossequio al principio di autosufficienza.

Il Fatto

A seguito di un avviso di accertamento ai fini Ires, Irap e Iva per il 2006, oltre sanzioni, l’Amministrazione finanziaria emetteva la relativa cartella di pagamento. La società contribuente impugnava la cartella contestando la ritualità della notifica dell’atto presupposto, asseritamente eseguita per irreperibilità assoluta anziché con le modalità dell’art. 140 cod. proc. civ.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso. La Commissione tributaria regionale, in riforma, accoglieva l’appello dell’Ufficio, ritenendo legittima la cartella stante la ritualità della notifica dell’avviso presupposto, effettuata presso la sede legale della società ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600/1973. La società ricorre per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione e falsa applicazione della norma sulla notifica per irreperibilità assoluta.

La Motivazione della Corte

Il motivo si articola su due piani. Sul primo, relativo all’assenza nella relata dell’attestazione delle ricerche compiute dal messo notificatore, la Corte rileva un profilo di inammissibilità per difetto di autosufficienza: la ricorrente non ha trascritto il documento notificatorio né la visura camerale richiamata. Richiamando l’orientamento di legittimità secondo cui, ove si denunci il vizio di una relata, il principio di autosufficienza esige la trascrizione integrale di quest’ultima, la Corte osserva che l’adempimento dei requisiti dell’art. 366 cod. proc. civ. non è fine a se stesso, ma strumentale alla funzione del motivo.

Nel merito, la censura è comunque infondata. La Corte ribadisce che l’omissione o l’invalidità della notifica dell’atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale, e che il contribuente può far valere tale vizio impugnando la cartella di pagamento ai sensi dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992. Spetta al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente.

La Corte ricostruisce quindi la nozione di irreperibilità assoluta, richiamando un consolidato indirizzo di legittimità: essa presuppone che nel Comune già sede del domicilio fiscale il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e manchino dati oggettivamente idonei a notificare altrimenti. Il tipo di ricerche demandato al notificatore non è indicato da alcuna norma, purché dalla relata se ne evinca con chiarezza l’effettivo compimento. La Corte cita, tra le altre, Cass. Sez. 5 n. 19958 del 2018, Cass. Sez. 6-5 n. 6765 del 2019, Cass. Sez. 6-5 n. 2877 del 2018, Cass. Sez. 6-5 n. 24260 del 2014 e Cass. Sez. 5 n. 34038 del 2023, evidenziando come in tali casi fossero state ritenute insufficienti le generiche informazioni del custode o le sole ricerche presso il portiere dello stabile.

La Commissione tributaria regionale si è attenuta a tali principi, avendo il messo notificatore certificato, con attestazione assistita da fede privilegiata ai sensi dell’art. 2700 cod. civ., l’assenza di altro domicilio o sede secondaria e la pubblicazione dell’atto all’albo comunale. Il relativo apprezzamento in fatto non è sindacabile in sede di legittimità.

Quanto alla sub-censura sulla notifica presso il domicilio del legale rappresentante, la Corte la dichiara inammissibile per difetto di attinenza al decisum: la decisione di appello si fonda esclusivamente sulla ritualità della notifica ex art. 60, comma 1, lett. e), presso la sede della società. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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