Retribuzioni per lavoro subordinato di fatto dovute anche in appello (Cass. civ. Sez. IV n. 20351 del 21.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La pretesa di condanna del datore di lavoro, pubblico o privato, al pagamento delle retribuzioni dovute per lo svolgimento di fatto di prestazioni di lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 2126 cod. civ., non costituisce domanda nuova rispetto a quella originaria di accertamento del rapporto a tempo indeterminato, quando quest’ultima sia stata respinta per ragioni di nullità o per divieti imposti da norme imperative. Essa può pertanto essere prospettata per la prima volta in grado di appello, o anche posta d’ufficio a fondamento della decisione. L’interpretazione data dal giudice di merito alla domanda e alla sua estensione non è sindacabile in legittimità con la deduzione della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ma solo sotto il profilo motivazionale, nei ristretti limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Il Fatto
Una lavoratrice ha svolto attività continuativa presso un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico dal settembre 2005 al marzo 2012, con mansioni di biologa analista e di impiegata amministrativa, in forza di contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto, ovvero di fatto. Ha convenuto in giudizio la struttura sanitaria, chiedendo l’accertamento della natura subordinata del rapporto, la conversione dei contratti a termine e la reintegrazione.
Il Tribunale ha rigettato tali domande, ritenendo che la fattispecie integrasse solo uno svolgimento di mansioni analoghe a quelle subordinate, e ha accolto la domanda riconvenzionale dell’istituto. La Corte d’Appello di Bari ha parzialmente riformato la decisione, riconoscendo le retribuzioni e le differenze paga ai sensi dell’art. 2126 cod. civ. L’istituto ricorre per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., sostenendo che il pagamento delle retribuzioni ex art. 2126 cod. civ. non era mai stato chiesto in primo grado. La Corte ha dichiarato il motivo in parte inammissibile e in parte infondato.
Quanto all’inammissibilità, il giudice di legittimità ha ribadito che la lettura e l’individuazione del contenuto della domanda sono attività riservate al giudice di merito. Ove questi abbia ritenuto che la pretesa fosse compresa nel thema decidendum, tale statuizione, ancorché erronea, non è direttamente censurabile per ultrapetizione. Il vizio attiene al momento logico dell’accertamento della volontà della parte e va dedotto come vizio di motivazione, non come error in procedendo.
Nel merito il motivo è infondato. La Corte ha richiamato il principio, già affermato dalla Cass. n. 25169 del 08/10/2019, secondo cui la domanda di condanna al pagamento delle retribuzioni per prestazioni subordinate svolte di fatto non è nuova rispetto alla domanda di riconoscimento del rapporto a tempo indeterminato, quando questa sia stata respinta per nullità o per divieti di norme imperative.
Anche il secondo motivo, concernente l’art. 2033 c.c., è stato respinto. Il ricorrente ha omesso di indicare e raffrontare le norme violate con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata, incorrendo nella violazione dell’onere di specificità dei motivi di cui all’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. Nel merito, chi agisce in ripetizione d’indebito deve provare l’inesistenza della causa dell’attribuzione, mentre nella specie le somme erano state corrisposte come corrispettivo della prestazione lavorativa svolta di fatto.
Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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