Impugnabilità dell’estratto di ruolo e inammissibilità del ricorso del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 13928 del 20.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione a mezzo ruolo, l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021 in sede di conversione con la legge n. 215 del 2021, si applica ai processi pendenti. La norma specifica e concretizza l’interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata. Ne consegue che l’estratto di ruolo non è impugnabile e che il ricorso del contribuente proposto avverso il solo estratto di ruolo è inammissibile, rilevabile anche d’ufficio, con cassazione senza rinvio della sentenza impugnata ex art. 382, terzo comma, c.p.c.
Il Fatto
La società contribuente impugnava l’estratto di ruolo e le dodici cartelle di pagamento in esso annotate, contestando l’omessa notifica delle stesse, la notifica di ulteriori atti presupposti e altri vizi. Il giudice di primo grado riteneva difettosa la prova della notifica delle cartelle e annullava gli atti impugnati.
Il concessionario proponeva appello. La Commissione tributaria regionale della Campania, con la pronuncia qui gravata, rigettava l’impugnazione. Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. La società contribuente è rimasta intimata.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta preliminarmente la questione relativa al regime applicabile all’impugnazione degli estratti di ruolo. Richiama sul punto le Sezioni Unite n. 26283 del 2022, che hanno affermato l’applicabilità ai processi pendenti dell’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973.
La norma, introdotta dalla novella del 2021, stabilisce che l’estratto di ruolo non è impugnabile e che il ruolo e la cartella che si assumono invalidamente notificati sono suscettibili di diretta impugnazione solo nei casi in cui il debitore dimostri un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.
Le Sezioni Unite hanno qualificato la disposizione come specificativa e concretizzante dell’interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata. Hanno altresì ritenuto manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale riferite agli artt. 3, 24, 101, 104, 113 e 117 Cost., quest’ultimo con riguardo agli artt. 6 della CEDU e 1 del Protocollo addizionale n. 1.
Vertendosi in ipotesi di impugnazione proposta avverso gli estratti di ruolo, la Corte dichiara d’ufficio l’inammissibilità dell’originario ricorso del contribuente, poiché la causa non poteva essere proposta ab initio. Ne deriva la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata ex art. 382, terzo comma, c.p.c.
Le spese dell’intero giudizio sono compensate, stante la proposizione del ricorso introduttivo in epoca antecedente alla sentenza delle Sezioni Unite richiamata.
Nota della Redazione
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