IMU e coadiutore del coltivatore diretto: basta l’iscrizione previdenziale (Cass. civ. Sez. V n. 14920 del 04.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, per effetto delle norme di interpretazione autentica di cui all’art. 1, comma 705, legge n. 145/2018, introdotte dall’art. 78-bis, commi 2 e 3, d.l. n. 104/2020, applicabili retroattivamente, la qualifica di coadiutore non costituisce di per sé elemento ostativo ai fini del trattamento agevolativo per i terreni agricoli dallo stesso posseduti. La permanenza del requisito dell’iscrizione alla previdenza agricola, che già presuppone una valutazione di abitualità e prevalenza della partecipazione attiva all’attività del familiare secondo i criteri previdenziali, costituisce l’unica condizione richiesta per la fruizione dei benefici fiscali. Non sussistono profili di illegittimità costituzionale della normativa sopravvenuta, né difetto del suo carattere interpretativo.

Il Fatto

Il contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale aveva respinto l’appello contro la pronuncia di primo grado. Il giudizio trae origine dall’impugnazione di avvisi di accertamento IMU per gli anni 2013-2017 emessi dal Comune, che aveva negato le agevolazioni sui terreni agricoli.

La questione approda in Cassazione perché il giudice di merito aveva ritenuto necessario il requisito della prevalenza o esclusività del reddito agricolo e aveva escluso l’agevolazione sul presupposto che il contribuente, iscritto come coadiuvante coltivatore diretto, non partecipasse attivamente all’impresa. Il Comune resiste con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i tre motivi per ragioni di connessione e li ritiene fondati. La Corte richiama l’orientamento espresso con la sentenza n. 13131 del 2023, confermato dalle ordinanze nn. 20563, 19432, 11882 e 10876 del 2024, e, per assoluta identità di ratio, vi effettua mero rinvio ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ.

Il principio affermato è che, in tema di IMU, per effetto delle norme di interpretazione autentica introdotte dall’art. 78-bis, commi 2 e 3, d.l. n. 104/2020, la qualifica di coadiutore non può costituire di per sé elemento ostativo ai fini del trattamento agevolativo per i terreni agricoli posseduti. L’unica condizione richiesta è la permanenza del requisito dell’iscrizione alla previdenza agricola, che già presuppone la valutazione di abitualità e prevalenza della partecipazione attiva all’attività del familiare.

La Corte esclude i dubbi di illegittimità costituzionale della normativa sopravvenuta. Quanto agli artt. 2, 3 e 53 Cost., la discrezionalità del legislatore risulta ragionevolmente esercitata, perché la ratio dell’agevolazione — il sostegno all’attività agricola — è assicurata dalla presenza del requisito dell’iscrizione alla gestione assicurativa e previdenziale, che costituisce garanzia della persistenza dei requisiti sostanziali.

Quanto alla retroattività, la presenza di rilevante contenzioso, contrasti giurisprudenziali di merito e numerose circolari interpretative costituisce indice sufficiente dell’autenticità dell’intervento interpretativo, limitato ad assegnare alle disposizioni un significato in esse già contenuto. Il carattere interpretativo comporta che le norme si saldano con le precedenti, lasciandone intatto il dato testuale e dando luogo a un precetto unitario, secondo la giurisprudenza costituzionale richiamata (Corte cost. n. 425 del 2000; n. 397 del 1994; n. 311 del 1995; n. 94 del 1995; n. 234 del 2007; n. 374 del 2002; n. 274 del 2015; n. 227 del 2014; n. 209 del 2010; n. 24 del 2009; n. 170 del 2008).

Ne consegue che la Commissione tributaria regionale non si è conformata a tali principi nel momento in cui ha escluso i presupposti dell’agevolazione ritenendo che il contribuente, pur iscritto all’INPS quale coadiuvante coltivatore diretto, non partecipasse attivamente all’impresa. Il ricorso è dunque accolto, con cassazione della sentenza impugnata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, risultando incontroversa l’iscrizione previdenziale, la Corte decide nel merito ex art. 384 cod. proc. civ. accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente. Le spese di tutti i gradi sono compensate in ragione della complessità delle questioni.

Nota della Redazione

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