Motivazione apparente della CTR e annullamento dell’accertamento per frode carosello (Cass. civ. Sez. V n. 20235 del 22.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
È affetta da motivazione apparente, e va cassata con rinvio, la sentenza di merito che annulla l’intero avviso di accertamento per frode carosello senza spiegare le ragioni del proprio convincimento. La motivazione è apparente quando, pur materialmente presente, consta di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito, di talché non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza del ragionamento. Il vizio integra error in procedendo e comporta la nullità della sentenza. Il processo verbale di constatazione richiamato nell’atto impositivo non può essere disatteso con generici richiami normativi: occorre indicare perché a nessuno dei fatti in esso elencati sia stato assegnato valore di prova o di indizio. L’accertamento del maggior reddito della società a ristretta base sociale e quello verso il socio sono connessi, ma la relativa questione resta assorbita.

Il Fatto

Una società in liquidazione impugnava davanti alla CTP di Avellino un avviso di accertamento per Ires, Irap, Iva ed accessori relativi all’anno 2005, emesso su un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza nell’ambito di un’indagine per frode carosello nel settore della telefonia e dell’informatica.

La CTP accoglieva parzialmente il ricorso. La CTR della Campania, con la sentenza n. 9042/2017, riformava la decisione e annullava integralmente l’atto impositivo. L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione con cinque motivi. Con separati ricorsi, poi riuniti, impugnava anche le sentenze n. 9043/2017 e n. 9044/2017, che avevano accolto gli appelli dei due soci, destinatari di accertamenti per il maggior reddito da partecipazione.

La Motivazione della Corte

La Corte dispone anzitutto la riunione dei tre procedimenti, richiamando l’art. 274 cod. proc. civ. e il principio di ragionevole durata del processo, in conformità al ruolo di nomofilachia della Cassazione.

Il primo motivo del ricorso verso la società è fondato. La Corte ricorda che la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. ricorre quando la motivazione manchi del tutto o quando le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permetterne l’individuazione. Richiama sul punto Sezioni Unite n. 8053 del 2014, Sezioni Unite n. 22232 del 2016, Cass. n. 6626 del 2022 e Cass. n. 22598 del 2018.

Nel caso concreto la CTR, a fronte di un processo verbale di constatazione di 436 pagine, noto al contribuente e richiamato nell’avviso, che elencava molteplici fatti a riprova dell’inesistenza oggettiva e soggettiva delle operazioni, si era limitata ad affermare che la prova della consapevolezza della frode altrui non era stata fornita. Una tale motivazione è tautologica e riferibile, al più, alle sole operazioni soggettivamente inesistenti.

Anche il riferimento alle società fornitrici, ritenute dotate di struttura e operanti “in via autonoma”, è generico e inconcludente: una parvenza di struttura è anzi necessaria per operare in frode, e la regolarità formale dei documenti e l’effettività dei pagamenti sono di regola funzionali alla frode, come ricordato da Cass. n. 7061 del 2024.

Accolto il primo motivo, restano assorbiti gli altri. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione. Per effetto della riunione resta assorbito anche l’unico motivo dei ricorsi dei soci, con cui si lamentava la violazione dell’art. 295 cod. proc. civ. per la mancata sospensione del giudizio in attesa del passaggio in giudicato della sentenza relativa alla società.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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