Impugnabilità dell’estratto di ruolo e interesse ad agire del contribuente (Cass. civ. Sez. V n. 27952 del 21.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall’art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito con legge 17 dicembre 2021 n. 215, ha plasmato l’interesse ad agire, qualificandolo come condizione dell’azione di natura dinamica, suscettibile di diversa configurazione anche per norma sopravvenuta fino al momento della decisione. Ne consegue che l’estratto di ruolo non è impugnabile e che il ruolo e la cartella che si assumono invalidamente notificati sono direttamente impugnabili solo nei casi tassativi previsti dalla norma, insuscettibili di interpretazione analogica o estensiva. La disposizione si applica anche ai processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato con tempestivo ricorso alla rimessione in termini nel merito, ovvero mediante deposito documentale ex art. 372 cod. proc. civ. nel grado di legittimità.
Il Fatto
Il contribuente impugnava davanti alla C.t.p. di Milano l’estratto di ruolo e le cartelle di pagamento in esso richiamate, assumendo di averne conosciuto il contenuto solo a seguito di accesso agli sportelli della società di riscossione, non avendo mai ricevuto la relativa notifica. La C.t.p. accoglieva parzialmente il ricorso, annullando una sola cartella perché riferita a soggetto diverso, e lo rigettava nel resto, ravvisando la prova della ricezione delle altre.
Il contribuente proponeva appello; la C.t.r. Lombardia rigettava il gravame. Avverso tale sentenza il contribuente ricorreva per cassazione con quattro motivi, mentre la società di riscossione resisteva con controricorso e memoria. Il ricorso relativo alla cartella annullata in primo grado non era stato impugnato ed era quindi passato in giudicato.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva d’ufficio una questione di ammissibilità della domanda originaria, che assume rilievo preliminare rispetto ai motivi di ricorso. Poiché la questione relativa all’interesse ad agire non ha formato oggetto di espresso giudicato interno, essa è ancora sub judice e può essere esaminata, secondo il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 25/09/2025, n. 26184), solo se su di essa si sia formato uno specifico giudicato.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dall’art. 3-bis d.l. n. 146 del 2021, che ha novellato l’art. 12 d.P.R. n. 602 del 1973 introducendo il comma 4-bis. La norma stabilisce che l’estratto di ruolo non è impugnabile e che ruolo e cartella invalidamente notificati sono direttamente impugnabili solo in casi tassativi, legati al pregiudizio derivante dalla partecipazione a procedure di appalto, dalla riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o dalla perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione. La disposizione è stata poi modificata dall’art. 12, comma 1, d.lgs. 29 luglio 2024, n. 110, che ha ampliato le ipotesi di immediata giustiziabilità.
Le Sezioni Unite n. 26283 del 06.09.2022 hanno affermato che la norma si applica ai processi pendenti, perché specifica e concreta l’interesse alla tutela immediata; che sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale; e che la selezione dei casi in cui l’invalida notificazione ingenera di per sé il bisogno di tutela ha plasmato l’interesse ad agire, condizione dinamica che può assumere diversa configurazione fino alla decisione. Nei processi pendenti l’interesse va dimostrato nel merito con la rimessione in termini e, in legittimità, con deposito documentale ex art. 372 cod. proc. civ.
La Corte costituzionale n. 190 del 17.10.2023 ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, evidenziando che la norma innalza la soglia del bisogno di tutela dei contribuenti; principio confermato dalle Sezioni Unite n. 12459 del 07.05.2024. I casi previsti sono tassativi e non ammettono interpretazione analogica o estensiva, poiché il potere cautelare del giudice tributario e di quello ordinario impedisce la creazione di zone prive di tutela (richiamata Cass. 21/07/2025, n. 20350).
Nel caso concreto il contribuente non ha allegato alcun pregiudizio riconducibile all’elenco tassativo, né iniziative dell’Ufficio volte alla riscossione. La novella del 2024 non interferisce, perché inapplicabile ratione temporis. Il ricorso va pertanto deciso ai sensi dell’art. 382, terzo comma, cod. proc. civ., stante l’inammissibilità ab origine dell’azione impugnatoria: la causa non poteva essere proposta e la sentenza impugnata è cassata senza rinvio. Le spese sono compensate in ragione dello ius superveniens.
Nota della Redazione
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