Ricorso inammissibile che oppone a interpretazione del giudice lettura diversa del contratto (Cass. civ. Sez. I n. 3378 del 06.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In presenza di un accertamento della volontà delle parti compiuto dal giudice di merito sul contenuto di un negozio giuridico, la parte che deduca la violazione delle regole legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ. non può limitarsi a contrapporre alla lettura accolta nella sentenza impugnata una diversa e più favorevole interpretazione. Deve specificamente indicare le norme e i principi asseritamente violati e precisare in quale punto il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali, applicandoli in modo manifestamente illogico. La censura che si risolva nella mera contrapposizione di una diversa lettura del negozio è inammissibile, perché sollecita un improprio riesame del giudizio di fatto. I canoni dell’ermeneutica contrattuale si applicano, ai fini della loro interpretazione, anche agli atti amministrativi, tenendo conto dell’esigenza di certezza dei rapporti e del buon andamento della pubblica amministrazione.
Il Fatto
Un gruppo di farmacie convenzionate aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento dei farmaci distribuiti direttamente in misura eccedente i tetti di spesa prefissati. L’azienda sanitaria si oppose e il decreto fu revocato; la Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 3060/2019, confermò la decisione di primo grado.
I giudici di merito avevano letto i protocolli di intesa attuativi della delibera regionale nel senso che il tetto di spesa dovesse intendersi regionale e unitario, non frazionabile tra le singole aziende sanitarie. Le farmacie ricorrono in Cassazione per violazione dei canoni legali di interpretazione del contratto.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta l’unico motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. cod. civ. per avere i giudici di appello ritenuto vincolante un tetto di spesa unitario e non frazionato. Il motivo, osserva la Corte, è già stato esaminato in una vicenda esattamente corrispondente e non ha pregio.
Il collegio ribadisce che la divergenza interpretativa insorta tra le parti sul modo di determinare il tetto di spesa è stata risolta dai giudici di merito nel senso di un limite regionale e unitario, senza possibilità di frazionamento rispetto alle singole aziende sanitarie. Si tratta di un accertamento della volontà delle parti compiuto dal giudice di merito in relazione al contenuto di un negozio giuridico.
Da qui la conseguenza processuale. Per far valere la violazione dei canoni legali di ermeneutica, le ricorrenti non solo avrebbero dovuto indicare specificamente le norme e i principi violati, ma anche precisare in quale modo e in quale punto la sentenza se ne sia discostata, applicandoli con argomentazioni manifestamente illogiche. La censura non può risolversi nella mera contrapposizione dell’interpretazione del ricorrente a quella accolta in sentenza.
La Corte aggiunge che a diversa conclusione non conduce la tesi della natura amministrativa del protocollo d’intesa, in quanto attuativo della delibera regionale. Anche agli atti amministrativi si applicano, ai fini della loro interpretazione, i canoni dell’ermeneutica contrattuale, tenendo conto dell’esigenza di certezza dei rapporti e del buon andamento della pubblica amministrazione.
Poiché le ricorrenti non offrono argomenti utili a dimostrare la violazione dei canoni ermeneutici, ma contrappongono solo una lettura diversa e più favorevole nel tentativo di sollecitare un diverso giudizio di fatto, il ricorso è dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Nota della Redazione
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