Revocazione per errore di fatto solo se essenziale e decisivo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20549 del 24.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione, l’errore di fatto che giustifica l’impugnazione deve essere essenziale e decisivo, cioè tale che su di esso si fondi la decisione impugnata. Esso deve inoltre vertere su un fatto che non abbia costituito punto controverso sul quale sia caduta la decisione. La rivalutazione degli atti processuali sottoposti al controllo della Corte di cassazione, ancorché dedotta come errore di fatto, integra un errore di giudizio e non è idonea a fondare la revocazione. Neppure è configurabile la revocazione ai sensi dell’art. 391-quater cod. proc. civ. se non è intervenuta una sentenza della Corte EDU che abbia riconosciuto il contenuto del provvedimento contrario alla Convenzione.
Il Fatto
Il ricorrente aveva agito nei confronti dell’INPS per ottenere la regolarizzazione della propria posizione contributiva, in relazione a un asserito rapporto di lavoro subordinato intercorso con un Comune. La domanda era stata respinta in appello.
Proposto ricorso per cassazione, la Corte lo aveva dichiarato inammissibile con una precedente ordinanza. Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso per revocazione, deducendo due motivi: l’erronea percezione dei fatti e la violazione dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione EDU.
La Motivazione della Corte
La Corte muove da una premessa di ordine generale: in sede revocatoria l’errore assume rilievo solo se essenziale e decisivo, poiché su di esso poggia la decisione, e deve riguardare un fatto che non sia stato punto controverso su cui la decisione è caduta. Nel caso concreto difettano entrambi i requisiti, richiamando la Corte il precedente Cass. n. 4678/2022.
Con il primo motivo il ricorrente aveva dedotto errori di fatto, ma questi attengono tutti a punti che erano oggetto della decisione di cui si chiede la revocazione. Quanto ai profili di decisività, l’asserito errore sulla localizzazione degli atti resta irrilevante, perché l’ordinanza impugnata si fonda su un’altra e autonoma ratio di inammissibilità, ossia la promiscuità dei motivi contenenti plurime censure riconducibili a più ipotesi dell’art. 360 cod. proc. civ.
Le restanti doglianze deducono non errori di fatto ma presunti errori di giudizio. La Corte ribadisce che l’errore nella valutazione degli atti processuali è errore di giudizio e non di fatto, risolvendosi al più in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, secondo il precedente Cass. n. 5326/2023. Anche la cattiva applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. integra un errore di giudizio, così come la dedotta erronea valutazione della prova del rapporto di lavoro.
Con il secondo motivo il ricorrente lamentava la violazione dei diritti fondamentali della Convenzione EDU. La Corte esclude che si verta in tema di revocazione ex art. 391-quater cod. proc. civ., poiché non è intervenuta alcuna sentenza della Corte EDU che abbia riconosciuto il contenuto dell’ordinanza impugnata come contrario alla Convenzione. Nel merito, il motivo si limita a dedurre un errore di giudizio: la selezione degli elementi istruttori rientra nella valutazione del giudice, sicché non sussistono i presupposti della revocazione.
Il ricorso è dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese di lite e all’onere di versare il contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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