Impugnazione dell’estratto di ruolo e onere di allegare l’interesse ad agire (Cass. civ. Sez. III n. 16409 del 12.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, introdotto dall’art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021 n. 215, specifica e conforma l’interesse ad agire rispetto alla diretta impugnazione dell’estratto di ruolo, del ruolo e della cartella di pagamento che si assumano invalidamente notificati. La disposizione non ha natura di interpretazione autentica né retroattiva, ma incide sulla pronuncia di merito e trova applicazione anche nei processi pendenti. Nei giudizi in corso l’opponente è onerato di dedurre e dimostrare la sussistenza dello specifico interesse selezionato dal legislatore, anche mediante deposito documentale nel giudizio di legittimità. La carenza di tale interesse determina l’inammissibilità dell’opposizione c.d. anticipata, senza compressione della tutela successiva. La prescrizione sopravvenuta del credito non integra l’interesse richiesto.

Il Fatto

Il ricorrente aveva impugnato avanti il Giudice di pace estratti di ruolo, acquisiti di propria iniziativa, relativi a cartelle esattoriali concernenti sanzioni amministrative emesse da diverse Prefetture e Comuni. Deducendo la mancata notifica e la prescrizione, chiedeva l’annullamento. Il Giudice di pace annullava tutte le cartelle; il Tribunale di Milano, in accoglimento del gravame proposto dall’agente della riscossione, rigettava l’opposizione per difetto di interesse ad agire, rilevando che le cartelle risultavano notificate e che il debitore avrebbe dovuto attivarsi in via amministrativa o chiedere lo sgravio.

Il ricorrente propone ricorso per cassazione con due motivi: violazione degli artt. 348 e 360 cod. proc. civ. per mancato rilievo dell’improcedibilità dell’appello; violazione dell’art. 100 cod. proc. civ. e vizio motivazionale, per avere il Tribunale negato l’interesse ad agire in assenza di una norma che imponesse il ricorso alla via amministrativa.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è dichiarato inammissibile per inosservanza dell’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ.. Il ricorrente non ha riportato né la relata di notifica dell’atto di appello né la nota di iscrizione a ruolo, così rendendo la doglianza carente di specificità. La Corte ribadisce che l’autosufficienza del ricorso vale anche rispetto ai motivi di appello per i quali si denuncino errori procedurali del giudice di merito: la specificazione dei fatti processuali deve essere contenuta nello stesso ricorso.

Il secondo motivo è infondato. La Corte muove dall’art. 3-bis d.l. n. 146/2021, che ha aggiunto il comma 4-bis all’art. 12 d.P.R. n. 602/1973, secondo cui l’estratto di ruolo non è impugnabile, mentre ruolo e cartella invalidamente notificati sono impugnabili solo nei casi in cui il debitore dimostri il pregiudizio connesso alla partecipazione a procedure di appalto, alla riscossione di somme dovute da soggetti pubblici o alla perdita di un beneficio nei rapporti con la pubblica amministrazione.

Richiamando le Sezioni Unite n. 26283 del 2022, il Collegio ricorda che la norma non è di interpretazione autentica né retroattiva: essa plasma l’interesse ad agire, condizione dell’azione di natura dinamica, suscettibile di diversa configurazione fino al momento della decisione. Ne deriva l’applicabilità ai processi pendenti, nei quali l’opponente deve dedurre e dimostrare lo specifico interesse, anche mediante deposito documentale ex art. 372 cod. proc. civ. nel giudizio di legittimità. La Corte richiama altresì la sentenza n. 190 del 2023 della Corte costituzionale, che ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità della disposizione.

Nel caso concreto il ricorrente non ha allegato alcuno degli interessi tipizzati. Tale interesse non può individuarsi nella formulazione di un’eccezione di prescrizione maturata dopo le cartelle opposte. L’impugnazione della cartella conosciuta tramite estratto di ruolo è ammissibile solo in caso di omessa o invalida notifica, non anche per dedurre fatti estintivi successivi, non essendo configurabile un interesse all’accertamento negativo in assenza di obiettiva incertezza e di iniziative esecutive dell’amministrazione. Il ricorso è pertanto rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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