Autotutela in diminuzione non impugnabile se non amplia la pretesa (Cass. civ. Sez. V n. 12637 del 08.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, l’atto di autotutela con cui l’Amministrazione riduce in diminuzione la pretesa impositiva non costituisce un nuovo esercizio del potere impositivo e non è autonomamente impugnabile ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non comportando alcuna innovazione lesiva rispetto al quadro consolidato per la mancata tempestiva impugnazione dell’atto originario. È invece ammissibile l’impugnazione autonoma del nuovo atto quando questo abbia portata ampliativa rispetto all’originaria pretesa. La modificazione in diminuzione dell’avviso originario integra una revoca parziale del precedente e non una nuova pretesa tributaria.

Il Fatto

Una società contribuente impugnava la sentenza con cui la CTP di Roma aveva dichiarato l’inammissibilità del ricorso per tardività, proposto avverso un avviso di accertamento relativo all’IMU 2012. In sede di gravame l’appellante sosteneva di aver già impugnato un precedente avviso notificatole nel febbraio 2016 e che, nell’ambito di quel separato giudizio, il Concessionario aveva depositato un nuovo avviso in sostituzione del primo, notificato via pec nel luglio 2017.

Il ricorso notificato nel successivo ottobre sarebbe stato, dunque, tempestivo. La CTR rigettava il gravame, escludendo la violazione dell’art. 7 dello Statuto dei diritti del contribuente e il difetto motivazionale, e ritenendo legittimo il cumulo sanzionatorio ai sensi dell’art. 1, commi 695 e 697, del d.lgs. n. 147 del 2013. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte affronta in via preliminare la questione dell’impugnabilità dell’atto adottato in autotutela. Richiamando la Sez. 5 n. 7511 del 2016 e la Sez. 5 n. 29595 del 2018, si afferma il criterio distintivo: l’annullamento parziale o il provvedimento di portata riduttiva rispetto alla pretesa contenuta in atti divenuti definitivi non rientra nella previsione dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 e non è impugnabile, salva la portata ampliativa del nuovo atto.

Nel caso concreto l’atto impugnato, notificato via pec nel luglio 2017, è un provvedimento assunto in autotutela dalla concessionaria, a seguito dei rilievi mossi dalla contribuente nel ricorso avverso l’avviso originario. In base a tali eccezioni la concessionaria aveva rettificato in diminuzione l’atto opposto, stralciando dalla tassazione alcuni immobili.

Non si configura, pertanto, un nuovo esercizio del potere impositivo, ma un semplice atto di autotutela con cui, accertata l’erroneità dell’avviso originario nell’individuazione del presupposto oggettivo, è stata rinunciata una parte dell’originaria pretesa. La modificazione in diminuzione dell’avviso non esprime una nuova pretesa tributaria, ma una riduzione di quella originaria, sicché non costituisce atto nuovo, bensì revoca parziale del precedente.

La Corte richiama la Sez. 6-5 n. 18625 del 2020, secondo cui tale evenienza non comporta la cessazione della materia del contendere, permanendo l’interesse dell’Amministrazione a vedere riconosciuto il credito e quello del contribuente a negarlo. Sul piano processuale ricorda che l’inammissibilità del ricorso introduttivo è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, purché il suo esame non implichi accertamenti in fatto rimessi al giudice di merito (Sez. 5 n. 7410 del 2011; Sez. 5 n. 17363 del 2020).

Ne deriva l’inammissibilità del ricorso proposto avverso il provvedimento di autotutela. Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 382 cod. proc. civ., la sentenza impugnata va cassata senza rinvio, non potendo la causa essere riproposta. Le spese seguono la soccombenza, con ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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