Contributo di solidarietà delle Casse privatizzate e prescrizione decennale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24150 del 28.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il contributo di solidarietà applicato sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti, introdotto da norma regolamentare di una Cassa previdenziale privatizzata, è illegittimo in quanto espressione di un prelievo patrimoniale inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte ex art. 23 Cost., la cui disciplina è riservata al legislatore. Il D.Lgs. n. 509/1994 non ha attribuito ai regolamenti delle Casse il carattere di regolamenti di delegificazione di cui alla legge n. 400/1988, sicché essi non possono sostituire disposizioni legislative statali né derogare a fonti di livello primario. L’autonomia negoziale dell’ente non è legibus soluta e non consente provvedimenti che, lungi dall’incidere sui criteri determinativi del trattamento, impongano una trattenuta su di esso. La domanda di restituzione delle somme indebitamente trattenute è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale di cui all’art. 2946 cod. civ. e non a quella quinquennale, difettando i requisiti di liquidità ed esigibilità del credito.

Il Fatto

Un professionista, titolare di trattamento pensionistico erogato da una Cassa previdenziale privatizzata, agisce in giudizio per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del contributo di solidarietà applicato sulla propria pensione in forza di delibere adottate dall’ente a partire dal 2008 e rinnovate negli anni successivi.

Il giudice di primo grado accerta l’illegittimità della trattenuta e condanna la Cassa alla restituzione, nel limite della prescrizione decennale. La Corte d’Appello, in parziale riforma, estende la condanna restitutoria fino alla data di notifica del ricorso introduttivo. La Cassa propone ricorso per cassazione articolato su tre motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal consolidato orientamento di legittimità in materia, richiamando le Sezioni Unite n. 17742/2015, che avevano già distinto tra pensionati con diritto maturato prima della riforma del 2006 e pensionati successivi, affermando l’operatività rigorosa del principio del pro rata per i primi. La riserva di legge resta comunque ferma: gli atti dell’ente privatizzato, pur non vincolati al numerus clausus dei provvedimenti tipizzati, non possono derogare a norme primarie.

Il collegio aderisce alla pronuncia n. 31875/2018, che ha ritenuto illegittimo il contributo di solidarietà adottato dalla Cassa, in quanto qualsiasi provvedimento che imponga una trattenuta su un trattamento già determinato esula dal novero degli atti consentiti ed è incompatibile con il rispetto del pro rata. Viene richiamata anche la giurisprudenza successiva, tra cui Cass. n. 12122/2023, Cass. n. 603/2019, Cass. n. 9914/2023 e Cass. n. 19711/2017, che ha chiarito come lo jus superveniens del 2006 garantisca la perdurante efficacia degli atti pregressi solo se assunti nel rispetto della legge.

Quanto al secondo motivo, la Corte esclude che il prelievo ex art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011 possa trovare applicazione automatica: la norma presuppone una condizione di inerzia dell’ente, non equiparabile all’illegittimità giudiziale della contribuzione imposta per via regolamentare. Non si tratta di disposizione autoapplicativa.

Sul terzo motivo, il collegio ribadisce che la prescrizione quinquennale richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell’assicurato. Ove sia in contestazione l’ammontare del trattamento, la differenza decurtata e non riscossa non costituisce importo pagabile, con conseguente applicazione della prescrizione decennale (Cass. n. 31527/2022, Cass. n. 449/2023). L’art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970 concerne la diversa ipotesi di riliquidazione della pensione.

Il ricorso è dichiarato inammissibile per continuità con l’orientamento consolidato: la proposta di definizione accelerata non accettata integra i presupposti per la condanna ex art. 96, quarto comma, cod. proc. civ. a favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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