Inammissibile il parere sull’eterointegrazione MTR-2 dei contratti rifiuti (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 108 del 20.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti è subordinata alla condizione che il quesito investa l’interpretazione di norme di contabilità pubblica e non si risolva in una valutazione gestionale o amministrativa concreta. Non rientra nella materia della contabilità pubblica la domanda che chieda di stabilire se le delibere di regolazione tariffaria dell’ARERA, con efficacia eterointegrativa dei contratti di servizio, si applichino ai rapporti in essere, anche quando la questione produca effetti rilevanti sul bilancio dell’ente. La circostanza che l’eterointegrazione incida sul costo del servizio e sul canone TARI non vale, da sola, ad ampliare la nozione di contabilità pubblica. La richiesta di parere è pertanto inammissibile sotto il profilo oggettivo, restando la controversia devoluta alla giurisdizione ordinaria.

Il Fatto

Il Comune di Monza ha aggiudicato nel luglio 2020 un appalto quinquennale per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati. Il contratto, sottoscritto il 29 aprile 2021, è stato integrato all’art. 7 con una clausola che fissa il corrispettivo annuo massimo nei limiti delle tariffe approvate secondo il metodo ARERA, con possibilità di riduzione ma non di superamento dell’importo offerto in gara.

Sopravvenute le delibere ARERA n. 363/2021/R/RIF e n. 385/2023/R/RIF, il Sindaco ha chiesto alla Sezione se l’eterointegrazione dei contratti già sottoscritti con il metodo MTR-2 sia possibile anche quando comporti un incremento del costo massimo stabilito in esito alla gara, prospettando un maggiore onere di circa tre milioni di euro annui rispetto al valore contrattuale.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricorda che l’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 subordina l’ammissibilità della richiesta alla compresenza di più condizioni: legittimazione dell’organo politico di vertice, appartenenza del quesito alla materia della contabilità pubblica, carattere generale della problematica e non interferenza con altre funzioni della Corte o con organi giurisdizionali.

Il profilo soggettivo è soddisfatto, essendo la richiesta sottoscritta dal Sindaco, legittimato a rappresentare l’ente ai sensi dell’art. 50 del TUEL. È invece carente il presupposto oggettivo. La contabilità pubblica comprende l’attività finanziaria che precede o segue gli interventi di settore, la disciplina dei bilanci, la gestione delle spese e i relativi controlli, ma non può ampliarsi fino a ricomprendere qualsiasi attività dell’ente con riflessi finanziari.

Il quesito non prospetta dubbi interpretativi su norme di contabilità pubblica, neppure secondo la nozione dinamica accolta dall’orientamento più evoluto. Esso sollecita una funzione consulenziale sull’applicabilità delle delibere ARERA ai contratti in corso, questione a marcata declinazione civilistica: si discute del carattere imperativo delle delibere, dell’art. 1339 cod. civ., della portata sostitutiva rispetto alle clausole difformi e dell’eventuale nullità della clausola negoziale contrastante.

La Sezione sottolinea che si tratta di valutazione concreta di natura gestionale e amministrativa, ampiamente dibattuta e controvertibile innanzi al giudice ordinario. Richiamate le Sezioni Unite n. 6101 del 2023, rileva che la controversia sull’esecuzione del servizio di raccolta dei rifiuti, involgendo aspetti patrimoniali, spetta alla giurisdizione ordinaria. Ne deriva la dichiarazione di inammissibilità oggettiva della richiesta.

Pur nell’inammissibilità, la Corte fornisce un’indicazione contabile: in caso di mancato adeguamento tariffario e di possibile contenzioso, il Comune dovrà effettuare i necessari accantonamenti al fondo rischi secondo il principio di prudenza, ai sensi del d.lgs. n. 118/2011, All. 4/2.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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