Ricorso collettivo inammissibile per mancata allegazione delle singole posizioni pensionistiche (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 206 del 04.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso collettivo proposto da più pensionati che contestano l’applicazione delle norme sulla perequazione automatica è inammissibile quando l’atto introduttivo non specifichi la singola posizione previdenziale di ciascun ricorrente. La mancata allegazione della decorrenza del trattamento, dell’importo mensile lordo e della collocazione di ciascuna posizione nelle fasce di cui all’art. 1, comma 309, lett. b), L. n. 197/2022 impedisce di riscontrare l’omogeneità delle situazioni sostanziali e processuali. Ne deriva un difetto di rilevanza della questione di legittimità costituzionale, che presuppone l’incidenza concreta della norma sospettata sulla controversia. Le produzioni documentali non integrano le allegazioni del ricorso, avendo funzione di prova e non di specificazione della domanda.

Il Fatto

Ventitré soggetti, già dipendenti di amministrazioni pubbliche, agiscono davanti alla Corte dei conti per contestare la riduzione della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici per il biennio 2023-2024, disposta dall’art. 1, comma 309, L. n. 197/2022 e dall’art. 1, comma 135, L. n. 213/2023 per le pensioni superiori a quattro volte il minimo INPS. I ricorrenti deducono che l’effetto trascinamento della misura ne prolunga gli effetti oltre il biennio, per tutta la durata del trattamento, e invocano un’interpretazione conforme alla luce delle pronunce della Corte costituzionale.

Chiedono in via principale la rivalutazione integrale a decorrere dal 2026 e dal 2027, con condanna dell’Istituto al pagamento delle somme non percepite e degli accessori. In via subordinata sollecitano la rimessione alla Corte costituzionale per contrasto con gli artt. 2, 3, 23, 36, 38, 53 e 117 Cost. L’INPS si costituisce eccependo il difetto di giurisdizione per due ricorrenti, l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, l’infondatezza.

La Motivazione della Corte

Il Giudice accoglie l’eccezione di difetto di giurisdizione per due ricorrenti, titolari di pensione a carico del Fondo Lavoratori dello Spettacolo e non della gestione previdenziale pubblica: la controversia appartiene al giudice ordinario, con conseguente declaratoria in favore di quest’ultimo.

L’eccezione di inammissibilità fondata sull’art. 153, lett. b), c.g.c. è invece respinta. La Corte ricorda che la previa domanda amministrativa mira a preservare la separazione tra poteri e la riserva di amministrazione, ma non è necessaria quando il provvedimento pensionistico è immediatamente lesivo o quando l’Istituto provvede d’ufficio, come accade in materia di perequazione. Poiché i ricorrenti contestano i parametri applicati dall’INPS nel calcolo della rivalutazione, l’interesse ad agire è concreto e attuale.

Il Giudice rileva però d’ufficio un diverso profilo di inammissibilità. Il ricorso collettivo è ammissibile solo in presenza di identità ed omogeneità delle situazioni sostanziali e processuali, che devono essere esplicitate nell’atto introduttivo. Nel caso di specie i ventitré ricorrenti non hanno rappresentato alcun elemento delle loro posizioni individuali: né la decorrenza del trattamento, né l’importo mensile lordo, né la riconduzione di ciascuna posizione alle ipotesi di cui ai numeri da 1) a 5) della lett. b) del comma 309.

Tale carenza impedisce di verificare l’omogeneità delle posizioni e di riscontrare la rilevanza della questione di costituzionalità, che presuppone l’incidenza della norma sulla concreta controversia. La domanda resta una mera petizione di principio contro la disciplina contestata. La mancanza non può essere colmata dai documenti depositati, perché le produzioni hanno funzione di prova e non di integrazione delle allegazioni. Il ricorso è pertanto inammissibile; le spese di lite sono compensate integralmente ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., con nulla per le spese di giustizia in forza del principio di gratuità delle cause previdenziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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