Controllo di gestione e obbligo di contabilità economica per centri di costo (Corte dei Conti Sez. contr. Lombardia n. 110 del 24.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo di gestione degli enti locali, disciplinato dagli artt. 147, 196 e 197 del d.lgs. n. 267/2000, presuppone l’adozione di un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo. Il riferimento normativo ai costi, ai ricavi, ai risultati qualitativi e quantitativi e ai centri di costo rinvia alle metodologie della contabilità economico-patrimoniale e analitica, non a quelle della sola contabilità finanziaria. Ove tale sistema non sia attivo, i referti impostati su dati esclusivamente finanziari non integrano il controllo di gestione come inteso dalla legge. Ne consegue l’accertamento della mancata adozione del sistema e l’invito all’amministrazione ad adottare le misure correttive.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per la Lombardia ha esaminato i referti del sindaco sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni per gli esercizi 2019, 2020, 2021 e 2022, insieme ai referti del controllo di gestione, del controllo strategico e del controllo di qualità trasmessi dall’ente locale a partire dal 2018.

L’istruttoria, avviata dalle relazioni dell’organo di revisione sui rendiconti, ha fatto emergere una risposta negativa al quesito se il comune si fosse dotato di un sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo. Su questa base il magistrato istruttore ha chiesto la fissazione dell’adunanza pubblica, perché la questione fosse sottoposta all’esame collegiale della Sezione.

La Motivazione della Corte

Il percorso argomentativo muove dalla constatazione che i referti dedicati al controllo di gestione risultano impostati su dati di carattere finanziario. Tale impostazione, osserva la Sezione, è incompatibile con il quadro normativo di riferimento. L’art. 147, comma 2, lettera a), del d.lgs. n. 267/2000 collega il controllo di gestione alla verifica dell’efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa; gli artt. 196 e 197 ne definiscono la procedura e le modalità.

Il comma 2 dell’art. 196 richiama espressamente l’analisi delle risorse acquisite e la comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti. I commi 3 e 4 dell’art. 197 fanno riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ai costi dei fattori produttivi, ai risultati qualitativi e quantitativi e, per i servizi a carattere produttivo, ai ricavi, ove possibile per unità di prodotto.

Da questo lessico la Sezione ricava che il controllo di gestione presuppone strumenti e metodologie diversi da quelli della contabilità finanziaria. Il rinvio a costi, ricavi, risultati e centri di costo appartiene alla contabilità economico-patrimoniale e alla contabilità analitica. Seguendo il filo che lega gli schemi dei referti, le linee guida della Sezione delle autonomie e le disposizioni richiamate, la deliberazione afferma che dove non sia attivo un sistema di contabilità economica per centri di costo, non può parlarsi di controllo di gestione come inteso dalle norme di legge.

La Sezione richiama le proprie più recenti pronunce in materia e la relazione della Sezione delle autonomie sui controlli interni per l’esercizio 2017, che già aveva qualificato l’adozione della contabilità analitica per centri di costo come presupposto e profilo fondamentale del controllo di gestione. La medesima situazione è stata rilevata nel sistema dei controlli dell’ente locale.

La Sezione accerta pertanto la mancata adozione del sistema di contabilità economica fondato su rilevazioni analitiche per centri di costo e invita l’amministrazione ad adottare le opportune misure correttive, riservando ai successivi controlli la valutazione sulle misure consequenziali. Dispone la trasmissione della deliberazione al sindaco, al presidente del consiglio comunale e all’organo di revisione, e ne richiede la presa d’atto consiliare entro sessanta giorni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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