Evasione: basta un solo episodio oltre quello giudicato? (Cass. pen. Sez. VI n. 32416 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di evasione è integrato dalla coscienza e volontà di allontanarsi dal luogo di restrizione domiciliare, restando irrilevanti i motivi della condotta; la breve durata dell’allontanamento, la permanenza nell’area condominiale, la giovane età e l’assenza di precedenti specifici non escludono il dolo. Il presupposto ostativo del comportamento abituale, che impedisce l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ricorre quando l’autore ha commesso almeno due illeciti oltre quello per cui si procede, anche successivi, purché sottoposti alla cognizione del giudice, il quale può accertarli incidentalmente. La sospensione condizionale della pena può essere negata con motivazione sintetica fondata sui plurimi precedenti dell’imputato, dato che rende inconferente il richiamo ai limiti quantitativi dell’art. 163 cod. pen.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma ha confermato la condanna inflitta in primo grado all’imputato per il reato di evasione di cui all’art. 385, terzo comma, cod. pen., commesso con l’allontanamento dal luogo di restrizione domiciliare. La difesa ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: violazione di legge e vizio di motivazione sull’elemento soggettivo, per essere l’allontanamento stato di brevissima durata e privo di intento elusivo; violazione dell’art. 131-bis cod. pen., per avere la Corte territoriale escluso la causa di non punibilità fondandosi sulla sola abitualità della condotta; assoluta carenza di motivazione sul diniego della sospensione condizionale. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto.
La questione centrale attiene al perimetro dell’accertamento che il giudice di merito può compiere sugli episodi di evasione ulteriori rispetto a quello giudicato, ai fini della qualificazione del comportamento come abituale.
La Motivazione della Corte
La Cassazione rigetta il ricorso. Sul primo motivo osserva che la fattispecie di evasione, sotto il profilo soggettivo, esige soltanto la coscienza e volontà di allontanarsi dal luogo di restrizione domiciliare: i motivi dell’uscita restano irrilevanti. Nel caso concreto la consapevolezza dell’allontanamento non è contestata, e i profili valorizzati dalla difesa — durata breve, area condominiale, giovane età, assenza di precedenti specifici, ragione contingente dell’uscita — non incidono sulla configurabilità del dolo.
Il secondo motivo è infondato. La Corte riconosce che la motivazione impugnata è caratterizzata dalla sovrapposizione di più argomenti, ma consente di individuare con chiarezza il fondamento della decisione, non contrastato in modo efficace dal ricorso. La Corte territoriale ha rilevato che il ricorrente è stato arrestato due volte per evasione nel giro di appena un mese.
Il passaggio decisivo riguarda l’abitualità ostativa. Richiamando le Sezioni Unite n. 13681 del 25.02.2016, la Corte afferma che il presupposto del comportamento abituale ricorre quando l’autore, anche successivamente al reato per cui si procede, ha commesso almeno due illeciti oltre quello preso in esame. È sufficiente che tali illeciti, diversi da quello a giudizio, siano sottoposti alla cognizione del giudice, in grado di accertarne l’esistenza, perché l’accertamento implicato dalla declaratoria di non punibilità vale a individuare un reato che, unitamente agli altri della stessa indole richiesti dalla legge, integra l’abitualità. Nello stesso senso i precedenti Sez. IV n. 14073 del 05.03.2024 e Sez. VI n. 6551 del 09.01.2020.
Ne deriva che il giudice di merito può considerare ulteriori episodi analoghi di evasione risultanti dagli atti e accertarli incidentalmente, senza che sia necessaria una loro definizione con sentenza passata in giudicato. Nel caso di specie la difesa non ha contestato che gli episodi di evasione, compreso quello oggetto del giudizio, fossero almeno tre, né ha censurato il percorso motivazionale sugli ulteriori fatti estranei alla regiudicanda.
La Corte aggiunge, in via di ulteriore conferma, che la conclusione non sarebbe diversa prescindendo dall’abitualità ostativa: la banalità della ragione addotta a giustificazione dell’allontanamento rivela un grado di intensità del dolo comunque incompatibile con la particolare tenuità dell’offesa richiesta dall’art. 131-bis cod. pen. Il terzo motivo è inammissibile: il giudizio prognostico negativo, ancorché espresso in forma sintetica, si fonda sui plurimi precedenti del ricorrente, rimasti estranei a specifiche censure, e rende inconferente il richiamo ai limiti quantitativi dell’art. 163 cod. pen. Al rigetto consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.