Ricorso contro patteggiamento solo per vizi tassativi art 448 cpp (Cass. pen. Sez. 2 n. 385 del 07.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, l’imputato può proporre ricorso per cassazione soltanto per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la decisione, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. È pertanto inammissibile, perché estraneo al novero tassativo dei vizi di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso che deduca la violazione di legge per la mancata verifica dell’insussistenza delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.. La declaratoria di inammissibilità è pronunciata “senza formalità”, con procedura semplificata e non partecipata, ai sensi della seconda parte dell’art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in rapporto di specialità rispetto alla trattazione camerale partecipata.
Il Fatto
Con sentenza del 25/09/2025, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Messina applicava, su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena complessiva di anni quattro di reclusione ed euro 4.000 di multa nei confronti dell’imputata, con condanna al pagamento delle spese processuali.
Avverso tale sentenza, il difensore di fiducia proponeva ricorso per cassazione, deducendo, ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e motivazione mancante in relazione all’art. 129 cod. proc. pen. Secondo la ricorrente, il giudice di merito non avrebbe spiegato le ragioni per cui, nel caso di specie, non sussistesse alcuna delle circostanze che avrebbero consentito una declaratoria di non punibilità.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente rilevato che, nonostante i fuorvianti richiami del ricorso alla sentenza di un giudice d’appello e al concordato sui motivi ex art. 599-bis cod. proc. pen., l’impugnazione attingeva in realtà la sentenza di primo grado emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.
Nel dichiarare il ricorso inammissibile, la Corte ha richiamato il disposto dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. — introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 — che limita l’impugnabilità della sentenza di applicazione della pena alle sole ipotesi tassative della espressione della volontà dell’imputato, della correlazione tra richiesta e decisione, della qualificazione giuridica del fatto e dell’illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La dedotta mancata verifica dell’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. non rientra in tale elenco, con la conseguenza che il ricorso risulta inammissibile per indeducibilità della censura. La Corte ha richiamato, a sostegno, i precedenti di Sez. 6, n. 1032 del 2019, dep. 2020, Rv. 278337-01 e di Sez. 2, n. 4727 del 2018, Rv. 272014-01.
La Corte ha infine precisato che, difettando le condizioni legittimanti la proposizione del ricorso, la declaratoria di inammissibilità va pronunciata “senza formalità”, cioè con procedura semplificata e non partecipata, ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen., la cui previsione si colloca in rapporto di specialità rispetto alla prima parte della stessa disposizione, che prescrive invece la trattazione camerale partecipata per i ricorsi che investono la motivazione del provvedimento impugnato.
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Nota della Redazione
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