Rinuncia ai motivi di appello e giudicato parziale (Cass. pen. Sez. VII n. 32422 del 31.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia ai motivi di appello, quando è parziale ma incondizionata, determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado limitatamente ai capi oggetto di rinuncia. Il giudice di secondo grado non è tenuto a motivare su tali capi, neppure in relazione alle questioni rilevabili d’ufficio. Le questioni non devolute per effetto della rinuncia non possono essere dedotte per la prima volta in sede di legittimità, difettando la sentenza impugnata di alcuna statuizione sul punto suscettibile di censura. La rinuncia ai motivi di appello, con la sola eccezione di quello concernente la misura della pena, comprende anche la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, poiché il trattamento sanzionatorio in senso stretto e la concessione delle attenuanti sono punti distinti e autonomi, le cui ripercussioni sulla pena integrano un mero effetto riflesso.

Il Fatto

Il ricorrente propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 4 marzo 2025, deducendo la nullità della decisione per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, nonché l’omessa declaratoria di improcedibilità con riferimento al reato di cui all’art. 605 cod. pen.

Con un ulteriore motivo censura l’erronea applicazione dell’art. 62 bis cod. pen., per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, e dell’art. 133 cod. pen. in relazione alla misura della pena.

La Motivazione della Corte

La Corte rileva anzitutto che il ricorrente, all’udienza del 4 marzo 2025 innanzi alla Corte d’appello, ha rinunciato ai relativi motivi di gravame, con la sola eccezione di quello concernente il trattamento sanzionatorio. Tale rinuncia, parziale ma incondizionata, ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, ivi compresi quelli relativi all’affermazione di responsabilità e alla condizione di procedibilità del reato di cui all’art. 605 cod. pen.

Ne deriva che la Corte di appello non era tenuta a motivare in ordine a tali capi, e ciò anche con riferimento alle questioni rilevabili d’ufficio attinenti a motivi rinunciati, richiamando sul punto Sez. 2 n. 46053 del 21/11/2012, Lombardi, Rv. 255069 e Sez. 3 n. 19442 del 19/03/2014, Ferrante, Rv. 259418. Tali questioni, non devolute alla cognizione del giudice di appello, non possono essere dedotte per la prima volta in sede di legittimità, difettando la sentenza impugnata di qualsivoglia statuizione sul punto.

Quanto al secondo motivo, nella parte relativa alle circostanze attenuanti generiche, la Corte lo dichiara inammissibile per le medesime ragioni. La Corte territoriale, con motivazione rimasta indenne da censure, ha considerato come rinunciato il relativo motivo di appello, richiamando un orientamento secondo cui la rinuncia ai motivi di appello, con la sola eccezione di quello concernente la misura della pena, comprende anche la rinuncia alla richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche, costituendo il trattamento sanzionatorio in senso stretto e la concessione delle circostanze punti tra loro distinti e autonomi, le cui ripercussioni sulla determinazione della pena non integrano una connessione in senso tecnico ma un mero effetto riflesso (Sez. 2 n. 11761 del 30/01/2014, Khribech, Rv. 259825; Sez. 4 n. 9857 del 12/02/2015, Barra, Rv. 262448).

Il medesimo motivo, nella parte concernente l’art. 133 cod. pen. e la misura della pena — unico punto non oggetto di rinuncia — è a sua volta inammissibile, poiché mira a una rivisitazione delle valutazioni discrezionali del giudice di merito, non consentita in sede di legittimità quando la graduazione della pena sia assistita da un apparato motivazionale non arbitrario e non illogico (Sez. 2 n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243). La Corte territoriale ha specificamente motivato sul punto, dando atto dell’erronea individuazione, da parte del primo giudice, del minimo edittale applicabile ratione temporis e provvedendo alla rideterminazione della pena base in conformità alla corretta cornice edittale.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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