Evasione dagli arresti domiciliari e attenuante del rientro spontaneo (Cass. pen. Sez. VII n. 6196 del 14.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’allontanamento dal luogo degli arresti domiciliari in giorni e orari diversi da quelli autorizzati dall’autorità giudiziaria integra il delitto di evasione di cui all’art. 385 cod. pen. e non una mera trasgressione alle prescrizioni imposte, sanzionabile ai sensi dell’art. 276 cod. proc. pen. La circostanza attenuante prevista dall’art. 385, comma 4, cod. pen. non è configurabile quando la persona sottoposta alla misura si limiti a rientrare spontaneamente nel luogo di esecuzione della detenzione domiciliare, essendo indispensabile che si presenti presso un istituto carcerario o si consegni a un’autorità che abbia l’obbligo di tradurla in carcere. È immune da censure la motivazione che esclude la particolare tenuità del fatto ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. in presenza di condotte reiterate e di un precedente specifico, nonché la determinazione della pena base nel minimo edittale con aumento per continuazione di esigua entità.

Il Fatto

Il ricorrente, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con autorizzazione ad assentarsi nel corso della giornata, veniva condannato in primo grado per il delitto di evasione. La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza dell’11.07.2024, confermava la condanna, ribadendo la sussistenza degli elementi costitutivi del reato contestato.

Avverso tale pronuncia il condannato proponeva ricorso per cassazione, eccependo violazione di legge e vizio della motivazione, contestando la qualificazione della condotta, il mancato riconoscimento dell’attenuante del rientro spontaneo, il rigetto della richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e la dosimetria della pena.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando anzitutto che i motivi proposti erano reiterativi delle doglianze già formulate in appello e risultavano manifestamente infondati.

Sul primo motivo, la Corte ha confermato che l’allontanamento dal luogo della restrizione domiciliare in orari e giorni diversi da quelli autorizzati costituisce condotta rientrante nel reato di evasione. In particolare, integra il delitto di cui all’art. 385 cod. pen., e non una trasgressione prescrizionale sanzionabile ai sensi dell’art. 276 cod. proc. pen., la condotta di chi, sottoposto agli arresti domiciliari con autorizzazione ad assentarsi durante la giornata, si allontani in un arco temporale inconciliabile con la fascia oraria prefissata dall’autorità giudiziaria nel provvedimento cautelare. Sul punto la Corte ha richiamato il precedente Sez. VI n. 35681 del 30.05.2019.

Quanto alla circostanza attenuante di cui all’art. 385, comma 4, cod. pen., la Corte ha ribadito che essa non è configurabile nel caso in cui la persona evasa dalla detenzione domiciliare rientri spontaneamente nel luogo di esecuzione della misura da cui si era temporaneamente allontanata. È indispensabile, infatti, che questa si presenti presso un istituto carcerario o si consegni a un’autorità che abbia l’obbligo di tradurla in carcere, secondo il principio espresso da Sez. VI n. 1560 del 27.10.2020.

Parimenti immune da censure è stato ritenuto il rigetto della richiesta di applicare l’art. 131-bis cod. pen. La motivazione sul punto — che dà atto di due condotte oggetto del giudizio e di un precedente specifico a carico del ricorrente, escludendo così il carattere non abituale del comportamento — non è risultata illogica. Infine, la Corte ha giudicato inammissibile la doglianza sulla dosimetria della pena, poiché la pena base è stata individuata nel minimo edittale e l’aumento per continuazione è stato fissato in due mesi di reclusione, di entità esigua e tale da escludere ogni abuso del potere discrezionale (richiamato Sez. VI n. 44428 del 05.10.2022).

La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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